Sostanze stupefacenti e guida

Droghe-e-Legge

I risultati degli studi sperimentali indicano che alcuni stupefacenti possono esercitare un effetto sulla guida;
alcune droghe, ma non tutte, mostrano effetti dose-dipendenti.
• La cannabis può pregiudicare alcune facoltà cognitive e psicomotorie necessarie per guidare.
• L’MDMA (ecstasy) ha effetti sia negativi sia positivi sulle capacità di guida.
• Studi sugli effetti di una combinazione di alcol e stupefacenti hanno dimostrato che, in tali casi, alcuni stupefacenti (ad esempio la cannabis) possono provocare un ulteriore effetto sinergico di riduzione della capacità, mentre altri (come la cocaina) possono in parte invertire tale effetto negativo. L’ecstasy può diminuire alcuni ma non tutti gli effetti deleteri dell’alcol, mentre altri effetti negativi dell’alcol possono risultare amplificati.
• L’uso cronico di qualsiasi stupefacente è associato ad una certa riduzione delle capacità cognitive e/o psicomotorie e può condurre ad una diminuzione delle prestazioni del guidatore, anche qualora il soggetto non sia più sotto l’effetto degli stupefacenti.

I risultati degli studi sperimentali indicano anche che alcuni farmaci provocano una chiara riduzione delle capacità.
• In genere le benzodiazepine hanno tale effetto negativo sulle capacità, tuttavia alcuni tipi di esse (ad azione prolungata, media o rapida) causano una grave riduzione delle capacità, mentre per altre non sono probabili effetti residui nella giornata successiva.
• Le antistamine di prima generazione hanno in genere un’azione maggiormente sedativa rispetto a quelle di seconda generazione, sebbene vi siano eccezioni in entrambi i gruppi.
• Gli antidepressivi triciclici mostrano un maggiore effetto di compromissione rispetto ai tipi più recenti, sebbene i risultati di test sperimentali condotti a seguito di assunzione di inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina di seconda generazione non siano sempre coerenti.
Tutte le categorie di farmaci comprendono alcune sostanze associate ad un effetto di compromissione modesto o nullo. Tali farmaci vanno prescritti di preferenza a chi desidera guidare.

Studi epidemiologici hanno confermato molti dei risultati degli studi sperimentali. L’1-2% circa dei guidatori
fermati durante le indagini effettuate sulle strade risulta positivo ai test antidroga della saliva, tranne alcune
eccezioni.
• La guida sotto l’effetto di una combinazione di alcol e droghe non rappresenta un caso insolito.
• Gli studi sulla prevalenza di droghe, farmaci e/o alcol nei guidatori coinvolti in incidenti stradali (mortali o meno) hanno rilevato che l’alcol è maggiormente prevalente rispetto a qualsiasi altra sostanze psicoattiva, ma che spesso viene rilevata anche la presenza di droghe e ciò con una frequenza maggiore rispetto alla popolazione generale dei guidatori.
• Tra le droghe analizzate, la cannabis è quella con la maggiore prevalenza dopo l’alcol, sebbene quando i campioni sono stati analizzati per la presenza di benzodiazepine, queste risultassero a volte anche prevalenti rispetto alla cannabis.
• Da un punto di vista statistico cannabis, benzodiazepine, anfetamine, eroina e cocaina sono risultate associate ad un aumento dei rischi di incidente e/o dei rischi di provocare incidenti, e molti di questi rischi aumentano se la droga compare in concomitanza con un’altra sostanza psicoattiva come l’alcol.

fonte OEDT EMCDDA

NUOVO CODICE DELLA STRADA (DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285)


Art.  187  del Codice Della Strada
. Guida  in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze  stupefacenti  (Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti).

  • E’  vietato guidare in condizioni di alterazione  fisica  e  psichica  correlata  con  l’uso  di  sostanze stupefacenti o psicotrope.
  • Al  fine  di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione  agli  accertamenti  di  cui al comma 3, gli organi di Polizia  stradale  di  cui  all’articolo 12,  commi 1 e 2, secondo le direttive  fornite  dal  Ministero  dell’interno,  nel rispetto della riservatezza  personale  e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono  sottoporre  i  conducenti  ad  accertamenti  qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
  • Quando  gli  accertamenti  di  cui  al comma 2 forniscono esito positivo  ovvero  quando  si  ha  altrimenti  ragionevole  motivo  di ritenere  che  il  conducente  del  veicolo  si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di  Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli   ulteriori   obblighi  previsti  dalla  legge,  accompagnano  il conducente  presso  strutture  sanitarie  fisse o mobili afferenti ai suddetti  organi  di  Polizia  stradale  ovvero  presso  le strutture sanitarie  pubbliche  o  presso  quelle accreditate o comunque a tali fini  equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini   dell’effettuazione  degli  esami  necessari  ad  accertare  la presenza  di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope e per la relativa visita  medica.  Le  medesime  disposizioni  si  applicano in caso di incidenti,   compatibilmente   con  le  attività  di   rilevamento  e soccorso.
  • Le  strutture  sanitarie  di cui al comma 3, su richiesta degli organi  di  Polizia  stradale  di  cui  all’articolo 12, commi 1 e 2, effettuano  altresì  gli  accertamenti  sui  conducenti coinvolti in incidenti  stradali  e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal  comma 3;  essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell’articolo 186.
  • Le  strutture  sanitarie  rilasciano  agli  organi  di  Polizia stradale  la  relativa  certificazione,  estesa  alla  prognosi delle lesioni  accertate,  assicurando  il  rispetto della riservatezza dei dati  in  base  alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per   l’espletamento  degli  accertamenti  conseguenti  ad  incidenti stradali  sono  reperiti  nell’ambito  dei  fondi  destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio  1999,  n.  144.  Copia del referto sanitario positivo deve essere  tempestivamente  trasmessa, a cura dell’organo di Polizia che ha  proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.
  • Il  prefetto,  sulla  base  della certificazione rilasciata dai centri  di  cui  al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119 e dispone la sospensione, in via  cautelare,  della patente fino all’esito dell’esame di revisione che  deve  avvenire  nel  termine  e  con  le  modalita’ indicate dal regolamento.
  • Chiunque  guida  in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata  con  l’uso  di  sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto  non  costituisca  piu’  grave reato, e’ punito con le sanzioni dell’articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell’articolo 186.
  • In  caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il  conducente  e’  punito, salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, con le sanzioni di cui all’articolo 186, comma 2.

METADONE, BUPRENORFINA E GUIDA


Vanno presi in considerazione le parti degli artt. 119 e 187 del D.L. 30/04/1992, n. 285 (Codice della Strada) nonché l’appendice II all’art. 20 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, ossia del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, in quanto direttamente attinenti al tema “stupefacenti e guida”.

L’art. 119 del Codice, intitolato “Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida” , al primo comma recita così:

“Non può ottenere la patente di guida o l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all’art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicureza veicoli a motore”.

L’ art. 320 del Regolamento, al punto F della sua appendice II, chiarisce che “ la patente di guida non deve essere rilasciata o confermata ai candidati o conducenti che si trovino in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope né a persone che comunque consumino abitualmente sostanze capaci di compromettere la loro idoneità a guidare senza pericoli”.

Infine l’art. 187 del Codice, intitolato “Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti”, al primo comma, sanziona che “ è vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti”.
 

L’ accertamento della idoneità alla guida in soggetti in trattamento sostitutivo con metadone o buprenorfina(Subutex) andrebbe verificato caso per caso, avvalendosi di appropriate indagini diagnostiche, sia cliniche che eventualmente psicotecniche sul singolo soggetto.

La valutazione andrebbe, pertanto, “personalizzata” al massimo utilizzando procedure e protocolli idonei per la valutazione della sussistenza di completa tolleranza della posologia di farmaco metadone assunta – eventualmente potrebbe essere effettuato il cosiddetto “controllo della tolleranza” (Maremmani, 1992).

In quest’ottica il valore della tradizionale ricerca dei metaboliti del metadone e delle droghe d’abuso sulle urine del candidato, con tutte le perplessità già esplicitate in precedenza per la specifica situazione locale, viene ad essere ridimensionato: essa può servire ad escludere la coassunzione abituale non terapeutica di altre sostanze psicoattive pericolose per la guida ed a controllare la autenticità del campione di urine consegnate dal candidato in sede di prelievo laddove (Simpson et al., 1992) se ne verifichi la attesa positività per il metadone (in caso di negatività, è lecito sospettare la contraffazione o sostituzione del campione), ma la sua positività per il metadone non potrà più suffragare, di per sé, il giudizio medico-legale di inidoneità alla guida.

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