LEGISLAZIONE IN MATERIA DI STUPEFACENTI: SANZIONI PENALI

  1. Art. 73

Produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Chiunque coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede o riceve, a qualsiasi titolo, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dall’articolo 75 è condannato alle seguenti pene:
a) Tabella I e Tabella III (droghe pesanti) : reclusione da 8 a 20 anni, multa da 25.822 a 258.228 Euro
b) Tabella II e Tabella IV (droghe leggere) : reclusione da 2 a 6 anni, multa da 5.164 a 77.468 Euro


Circostanze aggravanti ed attenuanti:

  • La pena è aumentata se il fatto è commesso da 3 o più persone
  • La pena è aumentata da un terzo alla metà se è coinvolto un minore o persona dedita al consumo di droghe, per chi ha indotto o cooperato al reato, se il fatto è commesso con armi, se le sostanze sono adulterate, se il fatto è finalizzato ad ottenere prestazioni sessuali, se la sostanza è offerta dentro o nei pressi di scuole, associazioni giovanili, prigioni, ospedali ( Art. 80)
  • La pena aumentata dalla metà a due terzi, fino a 30 di reclusione in caso di ingente quantità di droga
  • La pena è diminuita dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti

2) Art. 73, comma 5 : “Fatto di lieve entità” , identificato per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze.
Pena:
a) Reclusione da 6 mesi a 4 anni, multa da 1.032 a10.329 Euro. In questi casi vi è la possibilità di sospendere l’esecuzione della pena (Art. 656, comma 5, c.p.p.), e la sospensione del procedimento con messa alla prova (Art. 168-bis c.p.).
b) Lavoro di pubblica utilità, come pena sostitutiva per i tossicodipendenti e gli assuntori di sostanze stupefacenti (può essere concessa per non più di due volte)


3) Art. 73, comma 5-ter : Qualsiasi reato commesso da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla propria condizione di dipendenza o di assuntore abituale commesso per una sola volta, punito con una pena non superiore ad un anno di detenzione (sono esclusi i crimini gravi, come quelli connessi all’associazione di stampo mafioso, terrorismo, omicidio, ingenti quantità di stupefacenti, etc. , cfr. Art. 407, comma 2, c.p.p.)
Pena:
a) Lavoro di pubblica utilità, come pena sostitutiva (può essere concessa per non più di due volte)


4) Art. 73, comma 2 : Chiunque, essendo munito dell’autorizzazione di cui all’articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio sostanze stupefacenti o psicotrope .
Pena:
a) Tabelle I e III (droghe pesanti) : reclusione da 8 a 22 anni, multa da 25.822 a 309.874 Euro
b) Tabelle II e IV (droghe leggere) : reclusione da 2 a 6 anni, multa da 5.164 a 77.468 Euro

5) Art. 74 , Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
a) Chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l’associazione, con una struttura organizzativa minima è condannabile a una pena non inferiore a 20 anni di reclusione
b) Chi partecipa all’associazione è condannabile a una pena non inferiore a 10 anni di reclusione

Aggravanti ed attenuanti:

  • La pena è aumentata se il fatto è commesso da 10 o più persone, se i membri sono persone dedite all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
  • Nel caso di associazione armata la pena non può essere inferiore a 20/12 anni di reclusione
  • La pena è diminuita dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all’associazione risorse decisive per la commissione dei delitti :pena diminuita dalla metà a due terzi

6) Art. 74, comma 6, Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Se è considerato “fatto di lieve entità” per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze si applicano le seguenti pene:
a) Promotori e fondatori : reclusione da 3 a 7 anni
b) Membri : reclusione da 1 a 5 anni


7) Art. 79, Agevolazione dell’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si danno all’uso di droghe

Chiunque, avendo la disponibilità di un immobile, di un ambiente o di un veicolo a ciò idoneo, lo adibisce o consente che altri lo adibisca a luogo di convegno abituale di persone che ivi si diano all’uso di droghe
Pena:

a) Tabella I e tabella III (droghe pesanti) : reclusione da 3 a 10 anni, multa da 2.582 a 10.329 Euro
b) Tabella II e tabella IV (droghe leggere) : reclusione da 1 a 4 anni, multa da 2.582 a 25.822 Euro
c) Pubblici esercizi : chiusura dell’esercizio da 2 a 5 anni, disposto alternativamente dall’autorità giudiziaria, dal Prefetto o dal Ministro della Sanità
d) Se è coinvolto un minore la pena è aumentata dalla metà a due terzi
e) Responsabilità amministrativa da reato delle società e degli enti (Art. 24-ter D.Lgs. n. 231/2001) : sanzione di interdizione definitiva

8) Art. 82, Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore

Chiunque pubblicamente istiga all’uso illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero svolge, anche in privato, attività di proselitismo per tale uso delle predette sostanze, ovvero induce una persona all’uso medesimo è condannabile a:

a) Tabelle I e III (droghe pesanti) : reclusione da 1 a 6 anni, multa da 1.032,91 a 5.164,57 Euro
b) Tabelle II e IV (droghe leggere) : pena diminuita dalla metà a due terzi

Circostanze aggravanti:

  • La pena aumentata se è coinvolto un minore, se la sostanza è offerta dentro o nei pressi di scuole, associazioni giovanili, prigioni, ospedali
  • La pena è duplicata se il fatto è commesso nei confronti di un minore di anni 14 o una persona incapace o affidata alla cura dell’agente

9) Art. 81, Quando l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope abbia cagionato la morte o lesioni personali dell’assuntore e taluno, per aver determinato o comunque agevolato l’uso di sostanze, debba risponderne ai sensi degli articoli 586589 o 590 del codice penale, le pene stabilite da tali articoli, nonché quelle stabilite per i reati previsti dal presente testo unico, eventualmente commessi nella predetta attività di determinazione o agevolazione, sono ridotte dalla metà a due terzi se il colpevole ha prestato assistenza alla persona offesa ed ha tempestivamente informato l’autorità sanitaria o di polizia.

10) Art. 83, Prescrizioni abusive : il medico chirurgo o medico veterinario che rilascia prescrizioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope per uso non terapeutico è condannabile alle seguenti pene:
a) Tabella I e tabella III (droghe pesanti) : reclusione da 8 a 20 anni, multa da 25.822 a 258.228 Euro
b) Tabella II e tabella IV (droghe leggere) : reclusione da 2 a 6 anni, multa da 5.164 a 77.468 Euro


11) Art. 86, Espulsione dello straniero condannato

  • Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso dallo Stato.
  • Lo stesso provvedimento di espulsione dallo Stato può essere adottato nei confronti dello straniero condannato per uno degli altri delitti previsti dal presente testo unico.
  • Se ricorre lo stato di flagranza di cui all’art. 382 del codice di procedura penale in riferimento ai delitti previsti dai commi 1, 2 e 5 dell’art. 73, il prefetto dispone l’espulsione immediata e l’accompagnamento alla frontiera dello straniero, previo nulla osta dell’autorità giudiziaria procedente.

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