Legislazione in materia di stupefacenti: SANZIONI AMMINISTRATIVE

Droghe-e-Legge

LA DETENZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI PER USO PERSONALE

Essere in possesso di sostanza stupefacente attualmente in Italia costituisce sempre un illecito. Questo comportamento è perseguibile penalmente nel caso la sostanza stupefacenti sia detenuta con la finalità di essere ceduta, anche gratuitamente, ad altri, o punibile con sanzioni amministrative nel caso il possesso sia finalizzato all’uso personale e in modica quantità.

Le sanzioni previste per l’illecito amministrativo sono definite dall’art 75 del T.U. sugli stupefacenti (DPR 309/90).

Per definire l’uso personale occorre tenere in considerazione sia il quantitativo di sostanza (considerato in milligrammi di principio attivo) sia le modalità del possesso. Infatti se al momento del sequestro la sostanza fosse rinvenuta conservata in modalità che possano far presumere la sua destinazione alla cessione (ad esempio impacchettata in singole dosi, in presenza di bilancini e confezioni ecc) potrebbe comunque scattare l’ipotesi di reato di spaccio (art 73 DPR 309/90) indipendentemente dal quantitativo rinvenuto.

Pe quanto riguarda i quantitativi detenibili la quantità massima è stabilita per legge da una apposita tabella che comprende una cinquantina di sostanze.

La tabella completa è visionabile qui –>

Qui di seguito una tabella esemplificativa riferita alle principali sostanze d’abuso.

La tabella esemplificativa fa riferimento ad una serie di cinque parametri:

  1. Dose media singola in milligrammi (D.M.S.);
  2. Moltiplicatore variabile (MOLT);
  3. Quantità massima detenuta in milligrammi di principio attivo (Q.M.D.);
  4. Sostanza lorda espressa o in grammi oppure in numero di compresse (SOST. LORD);
  5. Numero di assunzioni (N. ASSUNZ.)
SostanzaD.M.S. (1)MOLT. (2)Q.M.D (3)SOST. LORD.(4)N. ASSUNZ. (5)
Eroina25102501,7 (15%)10 assunz.
Cocaina15057501,6 (45%)5 assunz.
Cannabis*25205005 (10%)15/20 assunz.
Ecstasy14057505 compresse5 assunz.
Amfetamina10055005 compresse5 assunz.
Lsd0,00530,1503 francobolli3 assunz.






* Per cannabis si intende hashish e marijuana

COSA ACCADE

Una volta accertato il possesso di sostanze stupefacenti, le Forze dell’Ordine procedono alla contestazione immediata, viene cioè emesso un verbale di contestazione, ai sensi dell’art.75 del DPR 309/1990 ed effettuata la segnalazione alla Prefettura competente per territorio.

La sostanza sequestrata viene inviata ad un laboratorio per effettuare l’identificazione e la misurazione della quantità di principio attivo presente. Nel caso l’analisi non rilevi la presenza di principio attivo, il procedimento non ha seguito.

La persona cui viene effettuato il sequestro ha il diritto di richiedere di prendere visione delle analisi chimiche effettuate sulla sostanza stupefacente, ed eventualmente di richiedere che vengano ripetute

SOSPENSIONE DELLA PATENTE E FERMO AMMINISTRATIVO DEL MEZZO

Nel caso in cui il possessore sia trovato alla guida di un veicolo o ciclomotore o ne abbia la diretta e immediata disponibilità le forze dell’ordine procedono al ritiro immediato della patente di guida o del certificato di idoneità tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo per un periodo di trenta giorni.

CONVOCAZIONE IN PREFETTURA

Valutata la segnalazione il Prefetto, tramite un suo incaricato (normalmente assistente sociale) convoca con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno per un colloquio la persona segnalata. A seguito del colloquio viene definita l’entità e la durata delle sanzioni amministrative da irrogare.

Nel caso si tratti di un minore, il Prefetto convoca i genitori o chi ne esercita la potestà, per informarli della situazione e dell’esistenza di strutture sanitarie specialistiche a cui rivolgersi.

Entro dieci giorni dalla notifica di convocazione l’interessato può fare opposizione innanzi al Giudice di Pace, nel caso di minorenne l’opposizione deve essere presentata al Tribunale per i Minorenni

Nel caso la persona segnalata non si presenti al colloquio vengono automaticamente applicate le sanzioni amministrative.

SANZIONI AMMINISTRATIVE E INVITO FORMALE

Solo in occasione della prima segnalazione e nel caso la violazione sia di lieve entità, il Prefetto può decidere di formulare un “invito formale” a non ripetere il comportamento procedendo all’archiviazione del procedimento senza l’applicazione delle sanzioni amministrative.

In caso contrario la persona può essere invitata a sottoporsi ad un programma di trattamento terapeutico e socio-riabilitativo o educativo presso il Servizio per le Tossicodipenderze (SerT). La persona segnalata non ha l’obbligo di sottoporsi a tale programma tuttavia il Prefetto terrà conto della disponibilità dimostrata in tal senso al momento dell’applicazione della sanzione amministrativa.

A seguito del rilascio da parte del SerT di una attestazione di conclusione con esito positivo di un programma terapeutico o educativo e di avere svolto gli esami tossicologici con esiti negativi il Prefetto può procedere alla revoca delle sanzioni amministrative irrogate.

L’art 75 prevede l’applicazione di una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

  • per un periodo da due mesi a un anno, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III
  • per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV

CONSEGUENZE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Il procedimento amministrativo ai sensi dell’art. 75 non viene mai segnalato sulla fedina penale e quindi non comparirà sul certificato penale del Casellario Giudiziale risultando quindi la persona sanzionata come incensurata.

La segnalazione viene però riportata nella banca dati delle forze dell’ordine, che elenca i precedenti di polizia (il cosidetto CED) e quindi potrebbe risultare ad esempio durante un eventuale controllo stradale .

La sospensione della patente di guida a seguito della applicazione delle sanzioni amministrative comporta la comunicazione alla Motorizzazione Civile della segnalazione ex art.75 del soggetto interessato. L’interessato dovrà quindi sottoporsi periodicamente alla visita per la valutazione della idoneità alla guida presso la Commissione Medica Locale. Questa procedura è lunga ed onerosa in quanto l’interessato dovrà a proprie spese sottoporsi ripetutamente, anche per diversi anni, a visite e controlli tossicologici finalizzati a dimostrare di non fare uso di sostanze stupefacenti

Con la sentenza 94 del 2016 la Corte Costituzionale ha abrogato l’art. 75 bis del DPR 309/90 che stabiliva, in alcuni casi, un inasprimento delle sanzioni amministrative previste per la detenzione per uso personale di stupefacenti.

L’art 75 bis della legge 309/90 prevedeva l’invio da parte del Prefetto di una copia della sanzione anche al Questore che, accertato un eventuale pericolo per la sicurezza pubblica, poteva disporre una o più delle seguenti restrizioni per un massimo di 2 anni.

  1. obbligo di presentarsi almeno due volte alla settimana presso il locale ufficio della polizia o dell’arma dei carabinieri;
  2. obbligo di rientrare nella propria abitazione e/o di non uscire entro una determinata ora;
  3. divieto di frequentare determinati locali pubblici;
  4. divieto di allontanarsi dal comune di residenza;
  5. divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.

TESTO COMPLETO DELL’ART 75 DPR 309/90

1. Chiunque, per farne uso personale, illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope è sottoposto, per un periodo da due mesi a un anno, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall’articolo 14, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative:

1-bis. Ai fini dell’accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente o psicotropa o del medicinale di cui al comma 1, si tiene conto delle seguenti circostanze:

2. L’interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, è invitato a seguire il programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all’articolo 122 o altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio analogamente a quanto disposto al comma 13 o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116.

3. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo e comunque entro dieci giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati presso le strutture pubbliche di cui al comma 10, al prefetto competente ai sensi del comma 13.

Ove, al momento dell’accertamento, l’interessato abbia la diretta e immediata disponibilità di veicoli a motore, gli organi di polizia procedono altresì all’immediato ritiro della patente di guida. Qualora la disponibilità sia riferita ad un ciclomotore, gli organi accertatori ritirano anche il certificato di idoneità tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo. Il ritiro della patente di guida, nonché del certificato di idoneità tecnica e il fermo amministrativo del ciclomotore hanno durata di trenta giorni e ad essi si estendono gli effetti di quanto previsto al comma 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. La patente di guida e il certificato di idoneità tecnica sono trasmessi al prefetto competente ai sensi del comma 13. In caso di guida di un veicolo durante il periodo in cui la patente sia stata ritirata ovvero di circolazione con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, si applicano rispettivamente le sanzioni previste dagli articoli 216 e 214 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

4. Entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione, il prefetto, se ritiene fondato l’accertamento, adotta apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a sé o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonché, eventualmente, per formulare l’invito di cui al comma 2. In tale attività il prefetto è assistito dal personale del nucleo operativo costituito presso ogni prefettura-ufficio territoriale del Governo. Nel caso in cui l’interessato si avvalga delle facoltà previste dall’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e non venga emessa ordinanza motivata di archiviazione degli atti, da comunicare integralmente all’organo che ha effettuato la segnalazione, contestualmente all’ordinanza con cui viene ritenuto fondato l’accertamento, da adottare entro centocinquanta giorni dalla ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo svolgimento dell’audizione ove richiesta, il prefetto convoca la persona segnalata ai fini e con le modalità indicate nel presente comma.

La mancata presentazione al colloquio comporta l’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1. Avverso l’ordinanza con cui il prefetto ritiene fondato l’accertamento e convoca la persona segnalata può essere proposta opposizione al giudice di pace, entro il termine di dieci giorni dalla notifica all’interessato. Nel caso di minore l’opposizione viene proposta al Tribunale per i minorenni. Valgono per la competenza territoriale in merito all’opposizione gli stessi criteri indicati al comma 13.

5. Se l’interessato è persona minore di età, il prefetto, qualora ciò non contrasti con le esigenze educative del medesimo, convoca i genitori o chi ne esercita la potestà, li rende edotti delle circostanze di fatto e dà loro notizia circa le strutture di cui al comma 2.

6. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi da 1 a 5 può essere fatto uso soltanto ai fini dell’applicazione delle misure e delle sanzioni previste nel presente articolo e nell’articolo 75 bis.

7. L’interessato può chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui gli atti riguardino più persone, l’interessato può ottenere il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione.

8. Qualora la condotta di cui al comma 1 sia stata posta in essere da straniero maggiorenne, gli organi di polizia ne riferiscono altresì al questore competente per territorio in relazione al luogo, come determinato al comma 13, per le valutazioni di competenza in sede di rinnovo del permesso di soggiorno.

9 . Avverso il decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 ed eventualmente formula l’invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento della notifica all’interessato, può essere fatta opposizione dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall’articolo 8 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. Copia del decreto è contestualmente inviata al questore di cui al comma 8.

10. Gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi sono effettuati presso gli istituti di medicina legale, i laboratori universitari di tossicologia forense, le strutture delle Forze di polizia ovvero presso le strutture pubbliche di base da individuare con decreto del Ministero della salute.

11. Se risulta che l’interessato si sia sottoposto, con esito positivo, al programma di cui al comma 2, il prefetto adotta il provvedimento di revoca delle sanzioni, dandone comunicazione al questore e al giudice di pace competente.

12. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I e il secondo comma dell’articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

13. Il prefetto competente per territorio in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio dell’interessato e, ove questi siano sconosciuti, in relazione al luogo ove è stato commesso il fatto, applica le sanzioni di cui al comma 1 e formula l’invito di cui al comma 2.

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