ALCOL E LAVORO

ALCOL E LAVORO

CONSEGUENZE DEL CONSUMO DI ALCOL NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

L’alcol può esporre a forti rischi di incidenti o infortuni anche in conseguenza di un singolo e occasionale episodio di consumo, spesso erroneamente valutato come innocuo per la salute e per la propria capacità di attenzione e reazione.

alcol e lavoro

L’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) stima che il 10-30% degli infortuni sul lavoro siano alcol correlati.

Inoltre l’effetto tossico di alcune sostanze presenti negli ambienti di lavoro è potenziato dall’alcol e può causare danni in particolare al fegato, al sistema nervoso centrale e all’apparato cardiovascolare. Per esempio, risultano dannose le seguenti associazioni:

  • Alcol+Solventi (cloruro di vinile, eptano, benzolo, tricloroetilene)
  • Alcol+Pesticidi (DDt, Dieltrin, Organofosforici)
  • Alcol+Metalli (piombo, mercurio, cromo, cobalto, manganese)
  • Alcol+Nitroglicerina



Alcune situazioni lavorative possono favorire il consumo di alcol:

  • Attività lavorative che comportano prolungati sforzi fisici
  • Mansioni che prevedono frequenti situazioni di intrattenimento (rappresentanti, venditori) o somministrazione di bevande alcoliche (baristi, ristorazione)
  • Disponibilità di bevande alcoliche sul luogo di lavoro
  • Attività monotone, ripetitive, eccessivamente automatizzate
  • Livelli di responsabilizzazione troppo alti o troppo bassi rispetto alle capacità personali
  • Pressioni del gruppo di lavoro all’uso di alcolici

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa relativa alla prevenzione e sicurezza sul lavoro affronta, tra i vari aspetti legati al rischio connesso a comportamenti scorretti del lavoratore , anche quello dell’assunzione di alcolici . Il legislatore ha introdotto il divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche nella attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro, con la possibilità di effettuare controlli alcolimetrici ai lavoratori e ha previsto, nell’ambito della sorveglianza sanitaria, la verifica dell’assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

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Legge 125/2001 Legge quadro in materia di alcol e di problemi correlati

La legge tratta del problema dell’alcol sotto vari aspetti quali prevenzione, cura, reinserimento sociale degli alcoldipendenti, ma anche aspetti sociali e culturali quali la pubblicità, sicurezza stradale, regolamentazione della vendita, e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il problema dell’alcol negli ambienti di lavoro viene trattato in particolare nell’articolo 15, che sancisce:

  • divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortunio sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità e la salute dei terzi (individuate nel Provvedimento 16.03.2006);
  • controlli alcolimetrici che possono essere effettuati esclusivamente dal medico competente o dal medico del lavoro ASL con funzioni di vigilanza;
  • possibilità per i lavoratori affetti da patologie alcolcorrelate, se assunti a tempo indeterminato, di accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione con conservazione del posto di lavoro come previsto per i tossicodipendenti dall’art.124 del DPR 309/1990.

Chiunque contravvenga a queste disposizioni è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 5 milioni.

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Provvedimento 16.03.2006 della “Conferenza Stato Regioni

Individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi (di cui all’art. 15 della Legge 125/2001)

Individua le seguenti attività lavorative :

  • attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori pericolosi: gas tossici, generatori di vapore, fuochi artificiali, fitofarmaci, impianti nucleari, manutenzione ascensori;
  • dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti;
  • mansioni sanitarie (medico specialista in anestesia e rianimazione o in chirurgia; medico o infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista);
  • vigilatrice d’infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetti ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi, mansioni sociali e socio-sanitarie;
  • attività di insegnamento di ogni ordine e grado;
  • mansioni comportanti l’obbligo della dotazione del porto d’armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e giurata;
  • mansioni inerenti le attività di trasporto (addetti alla guida con patente B, C, D, E…)
  • addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita esplosivi;
  • addetti ai comparti dell’edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota oltre i due metri di altezza;
  • capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
  • tecnici e manutenzione degli impianti nucleari;
  • operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
  • tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.

Possibili conseguenze in funzione dell’inosservanza di norme o disposti contrattuali

La verifica dell’avvenuta assunzione di sostanze alcoliche, o della loro somministrazione, può comportare una sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 15, comma 4 della L. 125/01 e una sanzione penale, ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 81/08, in quanto rappresenta una violazione delle disposizioni aziendali da parte del lavoratore, può comportare inoltre una violazione sanzionata dal codice della strada, se rilevata nell’ambito dell’attività di guida. Un ulteriore aspetto, da tener sempre presente è che l’assunzione/somministrazione di bevande alcoliche può comportare, sulla base dei disposti degli specifici contratti di lavoro l’attivazione di provvedimenti disciplinari.

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D.Lgs. 81 del 2008 Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

L’art. 41 del Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro stabilisce che le visite mediche effettuate dal medico dell’azienda

  • preventive, anche preassuntive
  • periodiche
  • in occasione di cambio mansione
  • dopo assenza superiore a 60 giorni per motivi di salute

sono finalizzate anche alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

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Legge 120 del 2010 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale” pubblicata sul s. o. 171 G.U. 175 del 29 luglio 2010 (entrata in vigore il 13/08/2010)

L’art. 33 stabilisce il divieto di guida dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l’influenza di queste per i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone e di cose; viene inoltre indicato un tasso alcolemico uguale a 0 (zero) per queste categorie di lavoratori

Il controllo alcolimetrico per i lavoratori esposti alle lavorazioni a rischio deve dimostrare l’assenza di alcol nel sangue: Alcolemia = 0

Si precisa che è obbligo dei lavoratori sottoporsi agli accertamenti disposti dal medico competente (sulla base dell’art. 20, comma 2, lett. i del D.lgs. 81/08, sanzionabile ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. a di tale decreto).

Nel caso il lavoratore soggetto per legge al controllo rifiuti l’accertamento, per principio di precauzione potrà essere temporaneamente adibito da parte del datore di lavoro o del dirigente ad altra mansione non a rischio o, se ciò non fosse possibile, potrà essere allontanato dal lavoro al fine di evitare il potenziale rischio infortunistico nel caso lo stesso abbia assunto alcolici, ferma restando la sazionabilità di tale comportamento.

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COME CALCOLARE QUANTO SI BEVE

Il modo più semplice per farlo è contare il numero di bicchieri di bevande alcoliche bevuti.
Un bicchiere di vino (in genere 125 ml), una birra (in genere 330 ml), oppure un bicchiere di superalcolico
(40 ml) contengono la stessa quantità di alcol, pari a circa 12 gr.

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EFFETTI DELL’ASSUNZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE

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