ALCOL E LEGGE
La Legge n. 125/2001 rappresenta la principale normativa in Italia per il contenimento dei danni derivanti dall’abuso di bevande alcoliche e per l’accrescimento della consapevolezza sui rischi alcol correlati. La Legge Quadro disciplina tanto aspetti di ambito socio-sanitario, quali la prevenzione, la cura e il reinserimento sociale degli alcoldipendenti, quanto aspetti di ambito sociale, culturale ed economico, quali la sicurezza del traffico stradale, la sicurezza sui luoghi di lavoro, la pubblicità, le modalità di vendita, la formazione universitaria delle persone ad una vita familiare e lavorativa protetta dalle conseguenze legate all’abuso di bevande alcoliche e superalcoliche.
In particolare dispone l’abbassamento del tasso alcolemico legale dallo 0,8 allo 0,5 g/l, allineando l’Italia ai valori adottati nella maggior parte degli altri Paesi europei e disciplina la vendita di bevande alcoliche nelle aree di servizio autostradale e in aree pubbliche in generale- art. 14, così come modificato dalla Legge 7 luglio 2009, n. 88, recante Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2008.
Legge – 30/03/2001 , n. 125 – Art. 14 ter : Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori
- Chiunque vende bevande alcoliche ha l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta.
- Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell’attività per tre mesi.
Il quadro normativo attuale, tenuto conto dell’art. 689 del codice penale risulta così quindi così composto:
- Divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 (art. 689, comma 1, c.p.);
- Divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16 per mezzo di distributori automatici (art. 689, comma 2, c.p.);
- Divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18 per mezzo di distributori automatici (art. 14 ter L. 125/2001);
- Divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni (art. 14 ter L 125/2001).
In pratica, un esercente potrà somministrare al tavolo o al banco una birra in bottiglia assicurandosi che il cliente abbia più di 16 anni, mentre se vorrà vendere la medesima bottiglia per asporto, dovrà assicurarsi che il cliente abbia più di 18 anni.
Infatti, la vendita e la somministrazione configurano due fattispecie distinte e separate sia sotto il profilo giuridico sia sotto i profili fiscali, essendo la prima una cessione di beni e la seconda una prestazione di servizi, e pertanto devono applicarsi le rispettive norme, non potendo estendere la disciplina di una all’altra e viceversa.
Limiti di orario alla vendita e alla somministrazione degli alcolici e dei superalcolici
- Pubblici esercizi: divieto somministrazione e vendita alcolici e superalcolici dalle 3 alle 6 (art. 54 riforma Codice Strada 2010 – allegato 6).
- Circoli privati: divieto somministrazione e vendita alcolici e superalcolici dalle 3 alle 6 (art. 54 riforma Codice Strada 2010).
- Distributori automatici sia in PE sia in altri luoghi: divieto somministrazione e vendita alcolici e superalcolici dalle 24 alle 7 (art. 14 bis L. 125/2001).
- Spazi e aree pubblici: divieto somministrazione e vendita alcolici e superalcolici dalle 3 alle 6 (art. 54 riforma Codice Strada 2010).
- Esercizi di vicinato: divieto vendita alcolici e superalcolici dalle 24 alle 6.
- Aree di servizio sulle autostrade e strade di tipo A (superstrade): divieto somministrazione superalcolici, divieto vendita per asporto superalcolici dalle 22 alle 6, divieto di somministrazione alcolici dalle 2 alle 6 (Art. 14 L.
- 125/2001).
Inoltre i titolari e i gestori di pubblici esercizi che proseguano la propria attività oltre le ore 24, devono avere presso almeno un’uscita del locale un apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, di tipo precursore chimico o elettronico, a disposizione dei clienti che desiderino verificare il proprio stato di idoneità alla guida dopo l’assunzione di alcol e devono esporre all’entrata, all’interno e all’uscita dei locali apposite tabelle che riproducano :
a) la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell’aria alveolare espirata;
b) le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.
Legge – 30/03/2001 , n. 125 – Art. 15
L’ art. 15 individua le tipologie di attività lavorative ad elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza dei terzi, per le quali è vietata l’assunzione e la somministrazione di qualsiasi bevanda alcolica. Ad esso ha fatto seguito il D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, il c.d. Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, istitutivo dell’obbligo di valutazione dei rischi e di sorveglianza sanitaria su mansioni al alto rischio di alcol dipendenza.
La legge detta anche i criteri da seguire nella pubblicità di prodotti alcolici e superalcolici.
Infine, promuove la realizzazione da parte del Ministero di campagne nazionali di informazione e prevenzione e l’istituzione della Consulta Nazionale sull’alcol e sui problemi alcol-correlati, a cui partecipano professionisti, esperti della cura, istituti di ricerca, il mondo dell’industria e della produzione ed associazioni di mutuo soccorso.
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COME CALCOLARE QUANTO SI BEVE
Il modo più semplice per farlo è contare il numero di bicchieri di bevande alcoliche bevuti.
Un bicchiere di vino (in genere 125 ml), una birra (in genere 330 ml), oppure un bicchiere di superalcolico
(40 ml) contengono la stessa quantità di alcol, pari a circa 12 gr.
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EFFETTI DELL’ASSUNZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE
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