Alcol e guida

alcol e guida

Articolo 186 del Codice della Strada: Guida in Stato di Ebbrezza

L’articolo 186 del Codice della Strada italiano è uno dei cardini della normativa sulla sicurezza stradale, in quanto disciplina la guida in stato di ebbrezza alcolica.

Cosa prevedeva l’articolo 186 secondo il Decreto Legislativo del 30 aprile 1992, n. 285

L’articolo stabilisce che è vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche. La legge distingue tre fasce di tasso alcolemico (misurato in grammi per litro di sangue – g/l), ognuna con relative sanzioni:

1. Tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l

  • Sanzione amministrativa: multa da 543 a 2.170 euro
  • Sanzione accessoria: sospensione della patente da 3 a 6 mesi

2. Tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l

  • Reato penale: ammenda da 800 a 3.200 euro
  • Arresto: fino a 6 mesi
  • Sospensione patente: da 6 mesi a 1 anno

3. Tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l

  • Reato penale aggravato
  • Ammenda: da 1.500 a 6.000 euro
  • Arresto: da 6 mesi a 1 anno
  • Sospensione patente: da 1 a 2 anni (con possibilità di revoca)
  • Confisca del veicolo (se di proprietà del conducente)

In caso di recidiva biennale (cioè se il soggetto commette lo stesso reato entro due anni), le sanzioni possono essere aggravate, fino alla revoca della patente.

Circostanze aggravanti

Se il conducente provoca un incidente in stato di ebbrezza, le pene previste dall’articolo 186 si inaspriscono ulteriormente. Inoltre, le pene possono aumentare se chi guida ubriaco è un conducente professionale, come autisti di autobus o camion.

Accertamento dello stato di ebbrezza

Per verificare il tasso alcolemico, le forze dell’ordine utilizzano l’etilometro. Il conducente ha l’obbligo di sottoporsi al test; in caso di rifiuto, si applicano le sanzioni previste come se fosse stato accertato il livello alcolemico più grave (oltre 1,5 g/l), con sanzioni penali, sospensione della patente e confisca del veicolo.

Conducenti con tasso zero

Per alcune categorie di conducenti, come neopatentati (da meno di 3 anni), conducenti professionali e chi ha meno di 21 anni, vige l’obbligo del tasso alcolemico pari a zero. Per loro, anche una quantità minima di alcol nel sangue è vietata e sanzionabile.

Art. 186 del Codice Della Strada. Guida sotto l’influenza dell’alcol. 

CODICE DELLA STRADA (DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285)

  • E’ vietato guidare  in  stato  di  ebbrezza  in  conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.
  • Chiunque guida in stata di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca  più  grave  reato,  con l’arresto fino ad un mese e con l’ammenda   da   euro  duecentocinquant’otto  a  euro  mille trentadue. All’accertamento   del  reato  consegue  la  sanzione  amministrativa accessoria  della  sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi,  ovvero  da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più  violazioni  nel corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
  • Quando la violazione è commessa dal conducente di un  autobus  o  di  un  veicolo  di  massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, avvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna  è  disposta  la revoca della patente di guida ai sensi del capo  II,  sezione II del titolo VI; in tale caso, ai fini del ritiro della  patente,  si  applicano  le disposizioni dell’articolo 223. Il veicolo,  qualora  non  possa essere guidato da altra persona idonea, può  essere fatto trainare fino al luogo indicato dall’interessato o fino   alla  più  vicina  autorimessa  e  lasciato  in  consegna  al proprietario  o  gestore  di  essa  con  le  normali  garanzie per la custodia.
  • Al  fine  di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione  agli  accertamenti  di  cui al comma 4, gli organi di Polizia  stradale  di  cui  all’articolo  12, commi l e 2, secondo le direttive fornite dal  Ministero  dell’interno,  nel rispetto della riservatezza  personale  e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono  sottoporre  i  conducenti  ad  accertamenti  qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
  • Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito  positivo,  in  ogni  caso  d’incidente  ovvero quando si abbia altrimenti  motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in   stato   di   alterazione  psicofisica  derivante  dall’influenza dell’alcool,  gli  organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi  1  e  2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
  • Per  i  conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle   cure  mediche,  l’accertamento  del  tasso  alcoolemico  viene effettuato,  su  richiesta  degli  organi  di Polizia stradale di cui all’articolo  12,  commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base  o  di  quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture  sanitarie  rilasciano  agli  organi di Polizia stradale la relativa   certificazione,   estesa   alla   prognosi  delle  lesioni accertate,  assicurando  il  rispetto  della riservatezza dei dati in base  alle  vigenti  disposizioni  di  legge.  I  fondi necessari per l’espletamento  degli  accertamenti  di  cui  al  presente comma sono reperiti  nell’ambito  dei  fondi  destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
  • Qualora  dall’accertamento  di  cui  ai  commi 4 o 5 risulti un valore  corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
  • In caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente  è  punito,  salvo  che  il  fatto costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui al comma 2.
  • Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della  patente ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga  a  visita medica ai sensi dell’articolo 119, comma 4, che deve  avvenire  nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non  vi  si  sottoponga  entro  il  termine fissato, il prefetto puo’ disporre,  in  via  cautelare,  la sospensione della patente di guida fino all’esito della visita medica.
  • Qualora  dall’accertamento  di  cui  ai  commi 4 o 5 risulti un valore  corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per  litro (g/l), ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui al  comma 2,  il  prefetto,  in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8.

Modifiche apportate dalla legge alla Legge 25 novembre 2024, n. 177

Modifiche apportate dalla Legge 25 novembre 2024, n. 177 recante “Interventi in materia di sicurezza
stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada
“, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Con l’approvazione definitiva del nuovo Codice della Strada, il legislatore italiano ha introdotto un pacchetto di riforme incisive per contrastare la guida in stato di ebbrezza. Queste modifiche riflettono un cambiamento di paradigma: dalla semplice punizione del comportamento deviante a una strategia integrata di prevenzione, monitoraggio e riabilitazione. Di seguito le principali novità introdotte e le loro implicazioni.

Nuovo approccio normativo: inasprimento e prevenzione

Le modifiche principali riguardano:

  • Rafforzamento delle sanzioni amministrative e penali
  • Introduzione obbligatoria del dispositivo alcolock per recidivi
  • Obblighi riabilitativi e valutazioni psicodiagnostiche
  • Codifica dei divieti sulla patente

Questo nuovo assetto normativo risponde al crescente numero di incidenti correlati all’abuso di alcol, soprattutto tra giovani adulti e conducenti professionisti.

Le sanzioni

Le sanzioni amministrative e penali sono ora più articolate e calibrate in base al tasso alcolemico rilevato:

  • tasso alcolemico 0,5 – 0,8 g/l: Sanzione pecuniaria (573 – 2.170 €), sospensione patente 3–6 mesi.
  • tasso alcolemico 0,8 – 1,5 g/l: Sanzione pecuniaria (800 – 3.200 €), sospensione patente 6–12 mesi, arresto fino a 6 mesi.
  • tasso alcolemico > 1,5 g/l: Sanzione pecuniaria (1.500 – 6.000 €), sospensione patente fino a 2 anni, arresto fino a 1 anno.

Qualora il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale, le sanzioni previste dal Codice della Strada sono raddoppiate

Inoltre, è prevista la revoca della patente in caso di recidiva, e la confisca del veicolo se di proprietà del conducente.

La multa prevista per i neopatentati alla guida in stato di ebbrezza accertata con tasso alcolemico inferiore a 0,5 g/l è fino a 624 euro, mentre in caso di tasso alcolemico superiore si applicano le sanzioni previste dal Codice della Strada aumentate di un terzo.

Tolleranza zero anche per i guidatori professionali che svolgono l’attività di trasporto di merci o di persone e per i conducenti di veicoli con massa a pieno carico superiore alle 3,5 tonnellate, con sanzioni raddoppiate in caso di guida in stato di ebbrezza accertata e revoca della patente con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

Recidiva

Nei casi di recidiva in un biennio è prevista la revoca della patente. Se invece il soggetto che viene fermato e sospettato di guida in stato di ebbrezza si rifiuta di sottoporsi all’alcol test, vengono applicate le sanzioni più severe previste dal Codice della Strada, ovvero quelle applicate nei casi di tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l: multa da 1.500 e 6.000 euro, sospensione della patente da uno a due anni e confisca del veicolo

Alcolock: la tecnologia al servizio della prevenzione

Una delle innovazioni più significative è l’introduzione dell’alcolock, un dispositivo che impedisce l’accensione del veicolo se il conducente presenta un tasso alcolemico superiore a zero.

Quando è obbligatorio:

  • Per chi è stato sorpreso con un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l
  • Per i recidivi nell’arco di 2 anni
  • Per coloro che hanno causato incidenti con feriti o morti

Il dispositivo sarà installato a spese dell’interessato e dovrà restare attivo per un periodo da 1 a 3 anni, con controlli periodici obbligatori.

Codici sulla patente:

Codice 68: divieto assoluto di assunzione di alcol

Codice 69: obbligo di guida con veicolo dotato di alcolock

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COME CALCOLARE QUANTO SI BEVE

Il modo più semplice per farlo è contare il numero di bicchieri di bevande alcoliche bevuti.
Un bicchiere di vino (in genere 125 ml), una birra (in genere 330 ml), oppure un bicchiere di superalcolico
(40 ml) contengono la stessa quantità di alcol, pari a circa 12 gr.

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EFFETTI DELL’ASSUNZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE

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