Alcol e guida

NUOVO CODICE DELLA STRADA (DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285)

Art. 186 del Codice Della Strada. Guida sotto l’influenza dell’alcol. 

  • E’ vietato guidare  in  stato  di  ebbrezza  in  conseguenza dell’uso di bevande alcoliche.
  • Chiunque guida in stata di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca  più  grave  reato,  con l’arresto fino ad un mese e con l’ammenda   da   euro  duecentocinquant’otto  a  euro  mille trentadue. All’accertamento   del  reato  consegue  la  sanzione  amministrativa accessoria  della  sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi,  ovvero  da un mese a sei mesi quando lo stesso soggetto compie più  violazioni  nel corso di un anno, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
  • Quando la violazione è commessa dal conducente di un  autobus  o  di  un  veicolo  di  massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, avvero di complessi di veicoli, con la sentenza di condanna  è  disposta  la revoca della patente di guida ai sensi del capo  II,  sezione II del titolo VI; in tale caso, ai fini del ritiro della  patente,  si  applicano  le disposizioni dell’articolo 223. Il veicolo,  qualora  non  possa essere guidato da altra persona idonea, può  essere fatto trainare fino al luogo indicato dall’interessato o fino   alla  più  vicina  autorimessa  e  lasciato  in  consegna  al proprietario  o  gestore  di  essa  con  le  normali  garanzie per la custodia.
  • Al  fine  di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione  agli  accertamenti  di  cui al comma 4, gli organi di Polizia  stradale  di  cui  all’articolo  12, commi l e 2, secondo le direttive fornite dal  Ministero  dell’interno,  nel rispetto della riservatezza  personale  e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono  sottoporre  i  conducenti  ad  accertamenti  qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
  • Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito  positivo,  in  ogni  caso  d’incidente  ovvero quando si abbia altrimenti  motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in   stato   di   alterazione  psicofisica  derivante  dall’influenza dell’alcool,  gli  organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi  1  e  2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.
  • Per  i  conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle   cure  mediche,  l’accertamento  del  tasso  alcoolemico  viene effettuato,  su  richiesta  degli  organi  di Polizia stradale di cui all’articolo  12,  commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base  o  di  quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture  sanitarie  rilasciano  agli  organi di Polizia stradale la relativa   certificazione,   estesa   alla   prognosi  delle  lesioni accertate,  assicurando  il  rispetto  della riservatezza dei dati in base  alle  vigenti  disposizioni  di  legge.  I  fondi necessari per l’espletamento  degli  accertamenti  di  cui  al  presente comma sono reperiti  nell’ambito  dei  fondi  destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
  • Qualora  dall’accertamento  di  cui  ai  commi 4 o 5 risulti un valore  corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), l’interessato è considerato in stato di ebbrezza ai fini dell’applicazione delle sanzioni di cui al comma 2.
  • In caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente  è  punito,  salvo  che  il  fatto costituisca più grave reato, con le sanzioni di cui al comma 2.
  • Con l’ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della  patente ai sensi del comma 2, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga  a  visita medica ai sensi dell’articolo 119, comma 4, che deve  avvenire  nel termine di sessanta giorni. Qualora il conducente non  vi  si  sottoponga  entro  il  termine fissato, il prefetto puo’ disporre,  in  via  cautelare,  la sospensione della patente di guida fino all’esito della visita medica.
  • Qualora  dall’accertamento  di  cui  ai  commi 4 o 5 risulti un valore  corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 1,5 grammi per  litro (g/l), ferma restando l’applicazione delle sanzioni di cui al  comma 2,  il  prefetto,  in via cautelare, dispone la sospensione della patente fino all’esito della visita medica di cui al comma 8.

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COME CALCOLARE QUANTO SI BEVE

Il modo più semplice per farlo è contare il numero di bicchieri di bevande alcoliche bevuti.
Un bicchiere di vino (in genere 125 ml), una birra (in genere 330 ml), oppure un bicchiere di superalcolico
(40 ml) contengono la stessa quantità di alcol, pari a circa 12 gr.

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EFFETTI DELL’ASSUNZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE

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