EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SULLE SOSTANZE STUPEFACENTI

EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SULLE SOSTANZE STUPEFACENTI

Il quadro legislativo italiano in materia di droghe si è progressivamente modificato, a partire dall’inizio del 90, attraverso leggi che si sono succedute adottando approcci di ispirazione in misura maggiore o minore proibizionista.

1923

Il primo intervento legislativo italiano in materia di stupefacenti fu la legge n.396/1923Provvedimenti per la repressione dell’abusivo commercio di sostanze velenose aventi azione stupefacente” che inserì nell’ordinamento italiano le disposizioni contenute nella Convenzione internazionale sull’oppio, firmata a L’Aia il 23 gennaio 1912. A seguito dell’emanazione di questa legge venne introdotto per la prima volta nell’ordinamento giuridico italiano l’aspetto sanzionatorio punendo l’uso la vendita, la somministrazione e la detenzione di morfina, cocaina e altre “sostanze velenose con effetto psicotropo” da parte di da parte di persone non autorizzate con pene detentive brevi e con una multa.

Nel 1930, con l’introduzione del codice di procedura penale italiano, noto anche come il Codice Rocco, la definizione di “sostanze velenose” è stata sostituita con quella di “sostanze psicotrope”;

1934

Successivamente, la legge n.1145/1934 contenente “Nuove norme sugli stupefacenti” introdusse il “ricovero coatto” dei tossicomani in “case di salute” , ovvero in ospedale psichiatrico.




1954

Novità rilevanti furono apportate dalla legge n.1041/1954Disciplina della produzione del commercio e dell’impiego degli stupefacenti” che determinò un significativo spostamento verso l’approccio proibizionistico prevedendo un inasprimento delle sanzioni penali per chiunque detenesse anche solo una piccola quantità di qualsiasi sostanza stupefacente, senza alcuna distinzione tra produzione commercio e mero uso personale.

Il ricorso al ricovero coatto in ospedali psichiatrici fu mantenuto nei confronti “di chi, a causa di grave alterazione psichica per abituale abuso di stupefacenti, si rende comunque pericoloso a sé e agli altri o riesce di pubblico scandalo”.

1975

A partire dalla fine degli anni ‘60 con la rapida diffusione delle droghe nel mondo giovanile, apparve sempre più inadeguata una legge che poneva sullo stesso livello spacciatori e consumatori.

Di conseguenza, la legge 685/1975Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza” diede vita ad una riforma legislativa profonda della materia, sia in termini di trattamento degli autori di crimini e reati penali, sia per quanto riguardava gli interventi medici e sanitari

La legge 685/1975, pur vietando la detenzione di sostanze stupefacenti, prevedeva una causa di “non punibilità” se la sostanza era destinata al proprio uso personale e se si trattava di una “modica quantità“, introducendo quindi una distinzione tra spacciatore e consumatore.

Accanto agli strumenti repressivi, furono introdotti una serie di interventi di prevenzione sociale e di assistenza socio-sanitaria: chiunque poteva chiedere di sottoporsi volontariamente ad interventi riabilitativi presso presidi ospedalieri, ambulatoriali, medici e sociali localizzati nella regione, mentre permaneva il ricovero coatto nei casi in cui l’autorità giudiziaria ravvisasse la necessità del trattamento medico e assistenziale.

Venero istituiti i CMAS (Centri Medici di Assistenza Sociale) , precursori degli attuali SerT (o SerD).

La legge del 1975 non fu però in grado di contrastare efficacemente la diffusione del fenomeno e da più parti si reclamarono interventi maggiormente repressivi sia contro gli spacciatori che contro i consumatori di sostanze stupefacenti.

1978
Con la Legge n° 833 del 23 dicembre 1978 si ebbe l’istituzione delle USL. La legge stabilì che era compito delle USL individuare i presidi socio-sanitari nel cui ambito operassero servizi che potessero provvedere alla somministrazione dei farmaci di sostituzione e all’accertamento del reale stato di tossicodipendenza.

1990

La prima fra le riforme più importanti fu predisposta negli anni ’90, prima del Testo Unico, con la L. n. 162/1990 (cosiddetta “Legge Iervolino-Vassalli”), quando il legislatore introdusse un sistema sanzionatorio a doppio binario, differenziando fra il consumo ed il traffico di stupefacenti. Infatti, il criterio della “dose media giornaliera”, fissata nel suo ammontare dal Decreto del Ministro della Sanità, segnava il confine fra gli illeciti amministrativi e quelli penali. In altre parole, la pene previste per il traffico di stupefacenti furono inasprite, mentre l’uso non-terapeutico di stupefacenti, sebbene fosse ancora proibito, era inquadrato fra illeciti amministrativi ogniqualvolta riguardasse una quantità di droga inferiore alla soglia fissata dal decreto ministeriale.

Sempre nel 1990 si arrivò alla emanazione del del D. P. R. 309/90 “Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza(vai al testo del 1990).

Introducendo il principio dell’illiceità della detenzione di sostanze stupefacenti, anche per uso personale, la legge prevedeva, in questi casi, l’attivazione di un particolare procedimento amministrativo di competenza del Prefetto. La sostanza detenuta, per l’attivazione di un procedimento amministrativo (art.75) e non penale (art.73), non doveva essere superiore alla dose media giornaliera, determinata da un apposito decreto del Ministero della Sanità che raggruppava le sostanze stupefacenti in diverse tabelle, a seconda delle loro caratteristiche, ed indicava, per ogni sostanza, i limiti quantitativi massimi di principio attivo per le dosi medie giornaliere.

Il D. P. R. 309/90 prevedeva inoltre l’istituzione dei servizi pubblici per le tossicodipendenze (Ser.T) presso le unità sanitarie locali, cui sono demandate le attività “pubbliche” di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze. I Ser.T., a differenza dei CMAS e dei CTST, divennero servizi autonomi, con una propria responsabilità gestionale ed organizzativa.

Veniva inoltre abolito il ricovero coatto disposto dall’autorità giudiziaria.



1993

l referendum dell’aprile 1993 modificò in parte questa legge, abrogando il criterio della “dose media giornaliera lasciando di conseguenza un’ampia discrezionalità al giudice nel valutare la precipua finalità della detenzione di sostanze stupefacenti, a prescindere dalla quantità in possesso.

Venne inoltre abolita la competenza dell’autorità giudiziaria nei casi di recidiva nella detenzione di sostanze stupefacenti per il proprio uso personale, che permaneva quindi di esclusiva pertinenza prefettizia.

1999
Con il Decreto Legislativo n° 230 del 22 giugno venne definita un’adeguata assistenza ai detenuti tossicodipendenti attraverso un ruolo attivo e centrale dei SerT all’interno delle carceri. Venne trasferita dalla sanità penitenziaria al Servizio sanitario nazionale, la piena responsabilità della tutela della salute dei tossicodipendenti detenuti alle Regioni e, conseguentemente alle Aziende USL e ai Ser.T.

2006

Una direzione completamente opposta all’approccio insito nel D. P. R. 309/90 fu presa dalla riforma del 2005, attuata dal governo italiano con D.L. n. 272/2005 (cosiddetta “Legge Fini-Giovanardi“) convertita in legge nel 2006. (L. n. 49/2006).

La principale modifica introdotta fu quella quella dell’unificazione delle previsioni di pena per tutti gli illeciti, a prescindere dal tipo della sostanza stupefacente, abrogando in tal modo la precedente distinzione fra droghe leggere e droghe pesanti.

Tutte le droghe diventano così uguali di fronte alla legge

Venne reintrodotto il concetto quantitativo per distinguere tra consumo personale e spaccio

In base a tale legge veniva punito “chi acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene sostanze stupefacenti che appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale, o per quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi (tabella ministeriale), o per modalità di presentazione (avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato) o per altre circostanze dell’azione”.

La cannabis era trattata allo stesso modo di eroina e cocaina: punita con la reclusione da 6 a 20 anni (abolizione della differenziazione delle tabelle). Veniva mantenuta l’ipotesi attenuata per fatti di lieve entità: reclusione da 1 a 6 anni

La nuova introduzione di una soglia quantitativa per distinguere fra gli illeciti penali ed amministrativi, tralasciando ogni riferimento alle circostanze soggettive dell’azione significative per differenziare le condotte di uso personale da quelle di spaccio ha generato nella prassi l’inversione dell’onere della prova nei casi in cui la quantità della sostanza detenuta fosse superiore a quella indicata dal decreto, attribuendo alla difesa il compito di dimostrare la finalità di uso personale, vale a dire l’innocenza dell’imputato.

2014

Nel 2014 la sentenza n. 32/2014 della Corte Costituzionale italiana ha dichiarato l’incostituzionalità della riforma del 2006 per motivi procedurali.

La conseguenza maggiormente rilevante della pronuncia è stata proprio quella di riportare in vigore la distinzione sanzionatoria fra droghe pesanti e leggere.

Il Decreto-legge n.36 20 marzo 2014 “disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del presidente della repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del servizio sanitario nazionale” , ha modificato nuovamente il testo degli art 13 e 14 del T.U, mediante l’introduzione di cinque nuove tabelle, così da comprendere le sostanze introdotte nel 2006 o in epoca successiva, elencate pertanto in due diverse tabelle.

Inoltre la Corte ha confermato l’interpretazione del cosiddetto “fatto di lieve entità” come una fattispecie autonoma di reato, dando un contributo decisivo alla depenalizzazione delle condotte minori in materia. L’art 73, caducato l’art 4 vicies ter della legge Fini-Giovanardi, è entrato nuovamente in vigore prevedendo un trattamento sanzionatorio più mite per gli illeciti concernenti le cosiddette droghe “leggere” e più severo per gli illeciti concernenti le cosiddette droghe “pesanti” introducendo taluni emendamenti con riguardo alle pene ed alle sanzioni alternative alla detenzione, come il lavoro di pubblica utilità




Sanzioni

Attualmente per chi coltiva, produce, fabbrica, estrae, vende offre o mette in vendita cede o riceve a qualsiasi titolo, distribuisce, acquista, trasporta, esporta, importa sostanze stupefacenti al di fuori delle specifiche autorizzazione sono previste le seguenti sanzioni:

  • se il reato riguarda le droghe pesanti (Tabelle I e II) , si applica la normativa precedente al 2006 che prevede una pena nel minimo di anni 6 di reclusione ed un massimo di anni 20 oltre la multa da € 25.822 ad € 258.228 ;
  • se il reato riguarda le droghe leggere (Tabelle II e IV), si applica la normativa abrogata nel 2006 in quanto più favorevole rispetto alla precedente, che prevede una pena nel minimo di anni 2 di reclusione ed un massimo di 6 anni di reclusione, oltre la multa da € 5.164 a € 77.468);
  • se il fatto per i mezzi, le modalità o le circostanze dell’azione o per la quantità o la qualità delle sostanze risulta di lieve entità, la pena prevista va da un minimo di mesi 6 ad un massimo di anni 4 di reclusione, con la multa da € 1.032 ad € 10.329;
  • l’art. 75 del T.U. prevede che la destinazione all’uso personale dovrà desumersi: 1) dal mancato superamento della quantità di sostanza stupefacente dei limiti massimi indicati mediante decreto del Ministero della Salute; 2) dalle modalità di presentazione delle sostanze, avuto riguardo al peso lordo complessivo o al confezionamento frazionato; 3) da altre circostanze dell’azione da cui possa evincersi che le sostanze siano destinate ad un complessivo consumo personale.

Alcune circostanze aggravanti ed attenuanti:

  • Se il fatto è commesso da 3 o più persone : pena aumentata
  • Se è coinvolto un minore o persona dedita al consumo di droghe, per chi ha indotto o cooperato al reato, se il fatto è commesso con armi, se le sostanze sono adulterate, se il fatto è finalizzato ad ottenere prestazioni sessuali, se la sostanza è offerta dentro o nei pressi di scuole, associazioni giovanili, prigioni, ospedali… (cfr. Art. 80) : pena aumentata da un terzo alla metà
  • Ingente quantità di droga : pena aumentata dalla metà a due terzi, fino a 30 di reclusione
  • Per chi si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione
    dei delitti : pena diminuita dalla metà a due terzi

Alcune condotte, come la coltivazione e la cessione gratuita sono state considerate dal legislatore come condotte intrinsecamente legate al traffico di sostanze stupefacenti. È il caso della coltivazione domestica e della condivisione con altri di stupefacenti per fini di mera socializzazione che sono punite automaticamente come un illecito penale indipendentemente dalla insussistenza di un proposito commerciale.



.

HOME



error: Content is protected !!