Sostanze stupefacenti e guida
I risultati degli studi sperimentali indicano che alcuni stupefacenti possono esercitare un effetto sulla guida;
alcune droghe, ma non tutte, mostrano effetti dose-dipendenti.
• La cannabis può pregiudicare alcune facoltà cognitive e psicomotorie necessarie per guidare.
• L’MDMA (ecstasy) ha effetti sia negativi sia positivi sulle capacità di guida.
• Studi sugli effetti di una combinazione di alcol e stupefacenti hanno dimostrato che, in tali casi, alcuni stupefacenti (ad esempio la cannabis) possono provocare un ulteriore effetto sinergico di riduzione della capacità, mentre altri (come la cocaina) possono in parte invertire tale effetto negativo. L’ecstasy può diminuire alcuni ma non tutti gli effetti deleteri dell’alcol, mentre altri effetti negativi dell’alcol possono risultare amplificati.
• L’uso cronico di qualsiasi stupefacente è associato ad una certa riduzione delle capacità cognitive e/o psicomotorie e può condurre ad una diminuzione delle prestazioni del guidatore, anche qualora il soggetto non sia più sotto l’effetto degli stupefacenti.
I risultati degli studi sperimentali indicano anche che alcuni farmaci provocano una chiara riduzione delle capacità.
• In genere le benzodiazepine hanno tale effetto negativo sulle capacità, tuttavia alcuni tipi di esse (ad azione prolungata, media o rapida) causano una grave riduzione delle capacità, mentre per altre non sono probabili effetti residui nella giornata successiva.
• Le antistamine di prima generazione hanno in genere un’azione maggiormente sedativa rispetto a quelle di seconda generazione, sebbene vi siano eccezioni in entrambi i gruppi.
• Gli antidepressivi triciclici mostrano un maggiore effetto di compromissione rispetto ai tipi più recenti, sebbene i risultati di test sperimentali condotti a seguito di assunzione di inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina di seconda generazione non siano sempre coerenti.
Tutte le categorie di farmaci comprendono alcune sostanze associate ad un effetto di compromissione modesto o nullo. Tali farmaci vanno prescritti di preferenza a chi desidera guidare.
Studi epidemiologici hanno confermato molti dei risultati degli studi sperimentali. L’1-2% circa dei guidatori
fermati durante le indagini effettuate sulle strade risulta positivo ai test antidroga della saliva, tranne alcune
eccezioni.
• La guida sotto l’effetto di una combinazione di alcol e droghe non rappresenta un caso insolito.
• Gli studi sulla prevalenza di droghe, farmaci e/o alcol nei guidatori coinvolti in incidenti stradali (mortali o meno) hanno rilevato che l’alcol è maggiormente prevalente rispetto a qualsiasi altra sostanze psicoattiva, ma che spesso viene rilevata anche la presenza di droghe e ciò con una frequenza maggiore rispetto alla popolazione generale dei guidatori.
• Tra le droghe analizzate, la cannabis è quella con la maggiore prevalenza dopo l’alcol, sebbene quando i campioni sono stati analizzati per la presenza di benzodiazepine, queste risultassero a volte anche prevalenti rispetto alla cannabis.
• Da un punto di vista statistico cannabis, benzodiazepine, anfetamine, eroina e cocaina sono risultate associate ad un aumento dei rischi di incidente e/o dei rischi di provocare incidenti, e molti di questi rischi aumentano se la droga compare in concomitanza con un’altra sostanza psicoattiva come l’alcol.
NUOVO CODICE DELLA STRADA (DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285)
Art. 187 del Codice Della Strada. Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti (Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti).
- E’ vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
- Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 3, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.
- Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai suddetti organi di Polizia stradale ovvero presso le strutture sanitarie pubbliche o presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini dell’effettuazione degli esami necessari ad accertare la presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope e per la relativa visita medica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e soccorso.
- Le strutture sanitarie di cui al comma 3, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, effettuano altresì gli accertamenti sui conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai fini indicati dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche il tasso alcoolemico previsto nell’articolo 186.
- Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. I fondi necessari per l’espletamento degli accertamenti conseguenti ad incidenti stradali sono reperiti nell’ambito dei fondi destinati al Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all’articolo 32 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Copia del referto sanitario positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell’organo di Polizia che ha proceduto agli accertamenti, al prefetto del luogo della commessa violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza.
- Il prefetto, sulla base della certificazione rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell’articolo 119 e dispone la sospensione, in via cautelare, della patente fino all’esito dell’esame di revisione che deve avvenire nel termine e con le modalita’ indicate dal regolamento.
- Chiunque guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, ove il fatto non costituisca piu’ grave reato, e’ punito con le sanzioni dell’articolo 186, comma 2. Si applicano le disposizioni del comma 2, ultimo periodo, dell’articolo 186.
- In caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente e’ punito, salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, con le sanzioni di cui all’articolo 186, comma 2.
METADONE, BUPRENORFINA E GUIDA
Vanno presi in considerazione le parti degli artt. 119 e 187 del D.L. 30/04/1992, n. 285 (Codice della Strada) nonché l’appendice II all’art. 20 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, ossia del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione, in quanto direttamente attinenti al tema “stupefacenti e guida”.
L’art. 119 del Codice, intitolato “Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida” , al primo comma recita così:
“Non può ottenere la patente di guida o l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all’art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicureza veicoli a motore”.
L’ art. 320 del Regolamento, al punto F della sua appendice II, chiarisce che “ la patente di guida non deve essere rilasciata o confermata ai candidati o conducenti che si trovino in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope né a persone che comunque consumino abitualmente sostanze capaci di compromettere la loro idoneità a guidare senza pericoli”.
Infine l’art. 187 del Codice, intitolato “Guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti”, al primo comma, sanziona che “ è vietato guidare in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l’uso di sostanze stupefacenti”.
L’ accertamento della idoneità alla guida in soggetti in trattamento sostitutivo con metadone o buprenorfina(Subutex) andrebbe verificato caso per caso, avvalendosi di appropriate indagini diagnostiche, sia cliniche che eventualmente psicotecniche sul singolo soggetto.
La valutazione andrebbe, pertanto, “personalizzata” al massimo utilizzando procedure e protocolli idonei per la valutazione della sussistenza di completa tolleranza della posologia di farmaco metadone assunta – eventualmente potrebbe essere effettuato il cosiddetto “controllo della tolleranza” (Maremmani, 1992).
In quest’ottica il valore della tradizionale ricerca dei metaboliti del metadone e delle droghe d’abuso sulle urine del candidato, con tutte le perplessità già esplicitate in precedenza per la specifica situazione locale, viene ad essere ridimensionato: essa può servire ad escludere la coassunzione abituale non terapeutica di altre sostanze psicoattive pericolose per la guida ed a controllare la autenticità del campione di urine consegnate dal candidato in sede di prelievo laddove (Simpson et al., 1992) se ne verifichi la attesa positività per il metadone (in caso di negatività, è lecito sospettare la contraffazione o sostituzione del campione), ma la sua positività per il metadone non potrà più suffragare, di per sé, il giudizio medico-legale di inidoneità alla guida.
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