PROFESSIONE PSICOLOGO: LINEE D’INDIRIZZO SUI TIROCINI POST-LAUREAM
LINEE D’INDIRIZZO SUI TIROCINI POST-LAUREAM

La legge sull’Ordinamento della professione di Psicologo n. 56 del 18 febbraio 1989 (art. 2 comma
3) e il successivo decreto Ministeriale del 13. 1. 1992 n. 239 (Regolamento recante norme sul
tirocinio pratico post-Lauream) prevedono che all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio
della professione di psicologo possano essere ammessi i laureati in Psicologia che abbiano svolto
un tirocinio pratico. Affinché questo tirocinio abbia uno scopo professionalizzante le attività
supervisionate previste devono essere svolte all’interno di una specifica area professionale e
devono favorire da parte del tirocinante l’integrazione delle conoscenze, l’esercizio delle abilità
acquisite, la sperimentazione dei futuri ruoli lavorativi, la riflessione e discussione delle attività
proprie e altrui e la formazione di competenze deontologiche e professionali necessarie per
prepararsi per l’esercizio autonomo della professione di psicologo. In particolare, le attività
oggetto di osservazione e sperimentazione supervisionata dovranno riguardare l’uso degli
strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazioneriabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi
sociali e alle comunità, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in ambito
psicologico. Il tirocinio professionalizzante non costituisce motivo di rapporto di lavoro, né deve
essere sostitutivo di manodopera aziendale né di prestazione professionale. Essendo quella dello
psicologo una professione soggetta a regolamentazione pubblica, tramite esami di Stato, il
tirocinio deve essere considerato un percorso guidato verso l’ apprendimento di competenze
professionali iniziali, che saranno successivamente certificate mediante il conseguimento
dell’abilitazione all’esercizio della professione.
Occorre distinguere chiaramente, riguardo sia agli obiettivi sia agli aspetti procedurali e
organizzativi, il tirocinio post-lauream necessario per l’accesso all’esame di abilitazione
professionale – tirocinio professionalizzante o praticantato – da quello formativo e di
orientamento, svolto all’interno dei corsi di laurea, definito anche curriculare che è regolato dagli
ordinamenti universitari e da specifiche norme (ad es. L. 196/97 e DM 142/’98).
Già il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi nella deliberazione n. 58 del 7 novembre 2003 aveva
precisato che “Il tirocinio professionale previsto per l’accesso alla sezione A dell’albo si caratterizza
come attività di pratica supervisionata da parte di psicologi abilitati che si svolge all’interno di una
particolare area professionale della psicologia allo scopo di preparare alla pratica autonoma; in tal
caso non sono equiparabili al tirocinio professionale lo stage, le esperienze pratiche guidate e le
attività pratiche incluse nei corsi d’insegnamento.”
La nota MIUR n.4605 del 5/12/2008, oltre a richiamare la necessità che il tirocinio sia
continuativo e ininterrotto, ha specificato anche che non è possibile cumulare periodi distinti di
tirocinio per raggiungere l’annualità prevista ai fini dell’accesso all’esame di stato per la sezione
A dell’albo; la stessa nota ha confermato inoltre che la disposizione di cui al comma 2 dell’art. 6
del DPR 328/01 (esenzione del periodo tirocinio per l’accesso alla sezione A dell’Albo per chi
avesse effettuato il tirocinio utile all’accesso alla sezione B) non può trovare applicazione in
quanto il previsto decreto ministeriale attuativo non è stato ancora emanato.
Nel maggio 2009 la Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Psicologia, pur chiedendo la
precisazione di alcune norme transitorie per il passaggio dalla prassi precedente a quella attuale,
aveva ribadito l’adesione al requisito della continuità dell’anno di tirocinio ai fini dell’accesso alla
Sezione A dell’Albo, e “la propria posizione favorevole all’anno di tirocinio continuativo e successivo
al completamento del percorso di laurea magistrale,anche in relazione a quanto previsto dalla
certificazione EuroPsy”.
Dunque i due tirocini, pre e post lauream, vanno chiaramente distinti, e per la stesura di queste
linee d’indirizzo si è fatto riferimento alle specifiche norme riguardanti il tirocinio
professionalizzante diverso da quello curriculare e formativo (peraltro diversamente progettato
e attuato nelle diverse sedi universitarie, in base alla loro autonomia).
L’appendice normativa di questo documento riporta i riferimenti con alcune citazioni essenziali.
- SEDE UNIVERSITARIA DOVE RICHIEDERE IL LIBRETTO DI TIROCINIO:
Può non essere la stessa della sede di laurea, ma qualsiasi altra nel territorio nazionale, ferme
restando le specifiche procedure previste da ogni singolo Ateneo (ad es. relative ai tempi delle
domande, alle eventuali graduatorie, alla assicurazione per gli infortuni, ecc.), che dovranno
essere ampiamente pubblicizzate, anche mediante i siti delle Università e dell’Ordine degli
Psicologi. - SEDE DELL’ENTE DI TIROCINIO IN REGIONE DIVERSA DA QUELLA IN CUI HA SEDE
L’UNIVERSITA’ IN CUI SI E’ CHIESTO IL LIBRETTO DI TIROCINIO:
Reciprocamente al punto precedente, l’Ente dove svolgere il tirocinio può trovarsi in regione diversa da
quella in cui si trova l’Università di riferimento, o addirittura all’estero.
Fermi restando possibili accordi tra Università di diversa regione per il riconoscimento degli Enti sedi
di tirocinio, per cui una Università può inviare in un Ente già accreditato presso altro Ateneo di quel
territorio, l’Università che invia il tirocinante stipulerà una convenzione con l’Ente che si trova in altra
regione (o all’estero) precisando le modalità come descritto al punto seguente. Se l’Ente di tirocinio si
trova all’estero la convenzione deve prevedere il rispetto delle normative vigenti in Italia e non essere
in contrasto con i criteri EuroPsy. - ENTI DOVE SVOLGERE IL TIROCINIO:
E’ necessaria una convenzione o accordo sottoscritto tra l’Ente e l’Università che rilascia il libretto di
tirocinio, in base ad uno schema-tipo che sarà predisposto dal Tavolo tecnico nazionale OrdineUniversità e approvato sia dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi che dalla Consulta della
Psicologia accademica. Tale schema prevede, coerentemente con il punto 2 la possibilità che la
convenzione sia estesa anche ad altri Atenei. Lo schema, cui ogni Ateneo potrà apportare le variazioni
necessarie in base ai propri statuti e regolamenti, si atterrà alle raccomandazioni esposte nei punti
seguenti. - PERIODI:
La periodicità dei semestri di tirocinio, stabilita dal DM 239 del 1992 (art. 1 comma 9) che fissava le
date di inizio il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno, può essere derogata in quanto non funzionale
ai legittimi interessi dei tirocinanti (le sessioni di laurea non sono finalizzate a tali scadenze
costringendo ad inutili attese prima di iniziare il tirocinio) e non più corrispondente alle scadenze per
l’esame di abilitazione.
Il Miur con nota n. 3139 del 7 Ottobre 2010, ha accolto favorevolmente l’istanza presentata dal
Consiglio dell’Ordine degli Psicologi d’Abruzzo, al fine di derogare dalle scadenze temporali per
l’inizio. Peraltro i bandi per l’esame di stato prevedono che il compimento del tirocinio possa avvenire
fino al giorno prima dell’inizio delle prove, con ciò confermando che le date di inizio e fine del
semestre possano derogare da quelle fissate dal DM 239/92.
Ciò non toglie che le convenzioni stipulate con alcuni Enti per ragioni di regolamenti e di
organizzazione interna possano prevedere delle date di scadenza per le domande e per l’inizio dei
semestri. - TUTOR:
I tutor supervisori di tirocinio devono essere professionisti psicologi con almeno tre anni di anzianità di
iscrizione all’Albo1 e non devono aver ricevuto negli ultimi anni sanzioni disciplinari, fatta salva la
valutazione dell’Ordine in merito alla tipologia e gravità della violazione. I tutor supervisori non
possono seguire più di 3 tirocinanti contemporaneamente, quale che sia la natura del tirocinio stesso
(pre- o post-lauream, specializzazioni, volontario, ecc.).
I tutor devono possedere requisiti specifici di aggiornamento e capacità formative, ai sensi del DPR
137/122
, dei D.Lgs 502/92 e 299/993 e dell’art.5 del Codice deontologico4
.
La Commissione paritetica, di cui al successivo punto 8, aggiorna periodicamente la lista dei
supervisori.
I supervisori del tirocinio devono curare il rispetto delle norme da parte del tirocinante da essi
supervisionato, come previsto dall’art. 6 del D.P.R. 137/2012 secondo cui “I praticanti osservano gli
stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare”.
Questi aspetti formativi e deontologici sono esposti in dettaglio nell’allegato 1. - CONTENUTI DEL TIROCINIO:
Il tirocinio si basa su un progetto che contiene una parte caratterizzante (allegato 2) e una parte
personalizzata, variabile in base all’ambito del tirocinio e alla specifica struttura o Ente in cui si svolge.
La parte caratterizzante include le competenze primarie e abilitanti richieste dall’esame di Stato.
1 La certificazione EuroPsy stabilisce che il supervisore deve essere uno psicologo qualificato che, negli ultimi tre anni, ha
lavorato a tempo pieno o maturato equivalente esperienza come professionista indipendente per almeno due anni in un
ambito professionale.
.
2 Il DPR 137/12 Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3, comma 5) del DL
13.8.2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14.9.2011, n. 148 prevede all’art. 7 “al fine di garantire la
qualità ed efficienza della prestazione professionale nel miglior interesse dell’utente e della collettività, e per conseguire
l’obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento
della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell’obbligo di cui al
periodo costituisce illecito disciplinare”.
3 L’art. 16-bis del D.Lgs 502/92 integrato dal d.lgs 299/99, al comma 1 prevede “Ai sensi del presente decreto, la
formazione continua comprende l’aggiornamento professionale e la formazione permanente. L’aggiornamento
professionale è l’attività successiva al corso di diploma, laurea, specializzazione, formazione complementare, formazione
specifica in medicina generale, diretta ad adeguare per tutto l’arco della vita professionale le conoscenze professionali. La
formazione permanente comprende le attività finalizzate a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e
manageriali e i comportamenti degli operatori sanitari al progresso scientifico e tecnologico con l’obiettivo di garantire
efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza alla assistenza prestata dal Servizio sanitario nazionale”.
Lo stesso articolo16-bis, al comma 2 prevede “La formazione continua consiste in attività di qualificazione specifica per i
diversi profili professionali, attraverso la partecipazione a corsi, convegni, seminari, organizzati da istituzioni pubbliche o
private accreditate ai sensi del presente decreto, nonché soggiorni di studio e la partecipazione a studi clinici controllati e
ad attività di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo. La formazione continua di cui al comma 1 è sviluppata sia secondo
percorsi formativi autogestiti sia, in misura prevalente, in programmi finalizzati agli obiettivi prioritari del Piano sanitario
nazionale e del Piano sanitario regionale nelle forme e secondo le modalità indicate dalla Commissione di cui all’art. 16-
ter”.
4 Il Codice deontologico degli psicologi italiani, all’articolo 5, prevede “Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello
adeguato di preparazione e aggiornamento professionale, con particolare riguardo ai settori nei quali opera. La violazione
dell’obbligo di formazione continua, determina un illecito disciplinare che è sanzionato sulla base di quanto stabilito
dall’ordinamento professionale”.
Il progetto può essere modificato in itinere, secondo procedure stabilite dalle singole Università di
intesa con l’Ordine territoriale.
Al momento dell’invio alla struttura vanno sottoscritti gli impegni e le raccomandazioni definite
nell’allegato sugli aspetti deontologici. Qualora nel corso del tirocinio si determinassero gravi motivi,
tali da ostacolare di fatto il proseguimento dell’attività di tirocinio, il tirocinante deve darne
tempestivamente notizia alla Commissione di cui al punto 8, tramite circostanziata relazione scritta. In
caso di inosservanza delle disposizioni, di mancanze disciplinari e deontologiche, la struttura
convenzionata, sulla base di quanto verificato dalla Commissione tirocini, potrà incorrere in eventuali
provvedimenti di sospensione o di revoca dell’autorizzazione ad ospitare tirocinanti - VALUTAZIONE
Gli accordi o convenzioni fra Enti e Università devono prevedere dei momenti di verifica mediante
schede di valutazione da compilare da parte sia del tutor che dello stesso tirocinante.
L’Università potrà rilasciare oltre alle certificazioni formali sullo svolgimento del tirocinio
(espletamento regolare delle ore, ai fini dell’ammissione all’Esame di abilitazione), basandosi sulle
valutazioni di cui sopra, e facendo riferimento al progetto di cui al punto 6, una attestazione di
competenze acquisite nel tirocinio. A richiesta del tirocinante – qualora sussistano i requisiti – potrà
essere rilasciata dal tutor una valutazione delle competenze maturate, redatta secondo i criteri Europsy.
L’andamento generale dei tirocini in una sede/regione verrà monitorato e verificato nell’ambito degli
accordi Ordine-Università della regione di cui al punto seguente. - COMMISSIONE PER I TIROCINI (EX ART. 1 COMMA 2 D.M. 239/92)
L’Ordine degli Psicologi e le Università ricadenti nel territorio regionale costituiscono di intesa una
Commissione Tirocini che:
- recepisce gli schemi di convenzione proposti come da articolo 3, e ne coordina l’attuazione nelle
diversi sedi; - raccoglie le valutazioni delle esperienze di tirocinio compilate dai tirocinanti;
- come previsto dalla delibera del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi del 7 novembre
2003, “verifica la valutazione dell’idoneità delle strutture pubbliche e private ad ospitare i tirocini,
tenendo conto della rilevanza dell’intervento psicologico rispetto all’intera struttura o ad un suo
specifico settore, all’effettiva presenza di psicologi iscritti da almeno due anni alla sezione A
dell’albo che intrattengono un rapporto professionale con la struttura in qualità di dipendenti, o
consulenti, o supervisori esterni”; - provvede ad aggiornare due volte all’anno un elenco degli Enti riconosciuti idonei e convenzionati,
consultabile dai futuri tirocinanti sia presso la Segreteria Post-lauream della Università sia presso
l’Ordine degli Psicologi (Banca dati Tirocini); - valuta i requisiti di accesso dei tutor supervisori che hanno fatto richiesta e tiene aggiornata la lista
dei supervisori nel territorio regionale, previsti dall’art.5; - promuove e organizza l’aggiornamento per i tutor supervisori del tirocinio.
La Commissione vaglierà di volta in volta la possibilità di organizzare incontri con i tutor supervisori,
per una valutazione periodica delle esperienze di tirocinio.
La Commissione composta da un numero paritario di professionisti e docenti universitari elegge al suo
interno un Responsabile: possono prendere parte ai lavori della commissione con ruolo consultivo
anche i membri dell’Ufficio Tirocini delle diverse Università.
Per agevolare una maggiore armonizzazione sul tutto il territorio nazionale della esperienza del
tirocinio professionalizzante possono essere organizzati congiuntamente dal Consiglio Nazionale
dell’Ordine degli Psicologi e della Consulta della Psicologia Accademica, periodici incontri dei
Responsabili di tali Commissioni o loro delegati.
Queste linee di indirizzo, proposte dal tavolo tecnico Ordine-Università, sono state approvate dal
Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP) in data 15 novembre 2013 ed inviate alla
Conferenza della Psicologia Accademica (CPA) e alla Associazione Italiana di Psicologia (AIP). - ALLEGATO 1
RACCOMANDAZIONI PER GLI ASPETTI DEONTOLOGICI PER I TUTOR E I PRATICANTI DEI
TIROCINI PROFESSIONALIZZANTI
I tutor dovranno essere appositamente formati e su richiesta potranno essere inseriti nell’Elenco
Nazionale dei supervisori accreditati, stilato secondo i parametri previsti dall’art. 5, ovvero in una short
list aperta, pubblica e aggiornata periodicamente. Essi potranno essere coinvolti in attività didattiche
da svolgere in presenza e a distanza, tramite percorsi formativi in alternanza con l’attività
professionale.
Indicazioni deontologiche per il tutor
- Il tutor è responsabile dell’acquisizione e della valutazione della competenza professionale
acquisita dal tirocinante nello specifico contesto professionale. Le competenze del tirocinante sono
riferibili alle attività individuate dall’art. 1 della Legge 56/89 e sono distinte in competenze primarie e
abilitanti. - Il tutor contribuisce allo sviluppo delle discipline psicologiche e si impegna a comunicare i progressi
delle sue conoscenze e delle sue tecniche ai futuri colleghi (art. 34 C.D.). La sua attività è orientata a
fornire al tirocinante un adeguato livello di conoscenze e abilità, promuovendo sia la formazione di
competenze iniziali sia la consapevolezza della responsabilità sociale degli atti derivanti dall’esercizio
professionale (art. 3 C.D). - Il tutor stimola nei tirocinanti l’interesse per i principi deontologici anche mostrando come questi
ispirino la sua condotta professionale (art. 20 C.D.). - Il tutor gestisce il rapporto formativo con il tirocinante salvaguardando la propria autonomia
professionale nella scelta e nell’applicazione dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici. In
nessun caso il tutor delega ad altri psicologi o a professionisti di altre discipline la gestione della
formazione e la scelta delle attività pratiche del tirocinante (art. 6 C.D.) - Il tutor è responsabile dell’operato del tirocinante e ha il vincolo di tutelare il destinatario
dell’intervento (art. 4 C.D.), anche evitando qualsiasi fraintendimento in merito al ruolo e alle funzioni
del tirocinante (art. 39 C.D.). - Il tutor facilita l’apprendimento del tirocinante svolgendo personalmente in sua presenza le attività
che costituiscono l’oggetto della professione (art. 7 C.D.). Successivamente, tali attività possono
essere svolte in forma congiunta o delegate al tirocinante, in funzione del livello di competenza da
questi maturato nel corso del tirocinio. In fase di valutazione il tutor è tenuto a rispettare
esclusivamente i criteri della specifica competenza e preparazione (art. 19 C.D.) - Il tutor favorisce ogni occasione di confronto diretto con il tirocinante per fugare dubbi o perplessità
in merito alle ragioni dell’intervento, alle metodologie impiegate e ai loro riferimenti scientifici (art. 5
C.D.). - Il tutor tutela i tirocinanti insegnando loro l’uso di strumenti e tecniche appartenenti alla professione
di psicologo e fondati su documentata evidenza scientifica. Il tutor guida il tirocinante a riconoscere i
limiti della propria competenza e a utilizzare solo gli strumenti teorico-pratici acquisiti e si astiene
dall’insegnare competenze che richiedono un livello specializzato di qualificazione (art. 5 C.D.). - Il tutor si attiene ai principi di correttezza e lealtà ed evita commenti pubblici sul tirocinante, il suo
livello di formazione e competenza e i risultati che ha conseguito (art. 36 C.D.).
7 - Il tutor è tenuto ad aggiornare le sue competenze sul tutorato tramite la frequenza di appositi corsi
di formazione e aggiornamento, organizzati dall’Ordine degli Psicologi in collaborazione, ove presenti,
con l’Università e altre agenzie formative (art. 5 C.D.).
Compiti del tirocinante
Il tirocinante è tenuto a concordare con il Tutor assegnatogli il progetto individualizzato di tirocinio, a
rispettare le norme previste dalla convenzione, a predisporre la documentazione delle attività svolte, a
redigere un elaborato conclusivo scritto e – ove previste – a compilare le schede di valutazione finale.
Il tirocinante si impegna a
- svolgere le attività previste dal progetto formativo;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo
organizzativo od altre evenienze; - rispettare gli obblighi di riservatezza e a non rivelare notizie o informazioni relative agli
utenti, gli operatori e la struttura ospitante, apprese durante e dopo lo svolgimento del
tirocinio; - rispettare i regolamenti delle sedi di tirocinio e le norme di igiene, sicurezza e salute sui
luoghi di lavoro.
Al fine di assumere gli atteggiamenti appropriati alla professione il tirocinante avrà il compito di
approfondire la conoscenza del codice deontologico degli psicologi, uniformando progressivamente il
suo comportamento all’insieme delle sue regole e dei principi che lo ispirano.
Al termine del periodo di tirocinio il tirocinante dovrà dimostrare l’acquisizione delle competenze
professionali iniziali concordate con il tutor e riportate nel progetto individualizzato di tirocinio,
avvalendosi di un portfolio in cui registra il lavoro svolto, valuta le competenze acquisite e identifica i
bisogni di sviluppo professionale.
ALLEGATO 2
CONTENUTI GENERALI DA INSERIRE NEI PROGETTI DI TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE
(e da integrare con parti specificamente rivolte all’ambito e alla Struttura dove il tirocinio
si svolge) - Diagnosi psicologica mediante l’utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l’analisi del
comportamento, dei processi cognitivi, delle opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle
motivazioni, dell’interazione sociale, dell’idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni; - pratica del colloquio clinico e dell’osservazione contestualizzata a specifici settori;
- partecipazione alla stesura del bilancio di competenze nelle disabilità e nel disagio, all’analisi
delle risorse, dei bisogni e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse
dell’ambiente; - attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di
soggetti con disabilità, con deficit neuropsicologici, con deterioramento cognitivo, con disturbi
psichiatrici o con dipendenza da sostanze; - realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione familiare, a ridurre il carico di
assistenza, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabilità; - interventi psico-educativi e nelle attività di promozione della salute, di modifica dei
comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale; - realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita
individuale e di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la
gestione dello stress e la qualità della vita; - applicazione di protocolli per l’orientamento professionale, per l’analisi dei bisogni formativi,
per la selezione e la valorizzazione delle risorse umane; - applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento
dell’interazione fra individui e specifici contesti di attività; - esecuzione di progetti di analisi organizzativa, e di prevenzione e formazione sulle tematiche
del rischio e della sicurezza nei contesti lavorativi; - elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica su temi specifici;
- costruzione e/o adattamento allo specifico contesto di strumenti di indagine psicologica;
- attività formativa nell’ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore.
APPENDICE NORMATIVA
La legge n. 56 del 18.2.1989 di Ordinamento della professione di Psicologo, stabilisce all’art. 2: Per
esercitare la Professione di Psicologo è necessario aver conseguito l’abilitazione in Psicologia
mediante l’Esame di Stato ed essere iscritto nell’apposito Albo professionale.
L’Esame di Stato è stato successivamente disciplinato dal Decreto del MURST n. 240 del 13 gennaio
1992 (G.U.n. 70 del 24.3.1992).
Per essere ammessi all’Esame di Stato i laureati in Psicologia devono fare un tirocinio pratico annuale
post-lauream che è stato successivamente regolamentato dal D.M. n. 239 del 13 gennaio 1992 (G.U. n.
70 del 24.3.1992).
Il D.M. 13 gennaio1992, n. 240, “Regolamento recante norme sull’esame di Stato per
l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo” all’art. 2.1 precisa che “Al predetto esame
possono essere ammessi i laureati in psicologia che abbiano compiuto un tirocinio pratico annuale postlauream.”
Il D.P.R. 5-6-2001, n. 328, Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per
l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché
della disciplina dei relativi ordinamenti, prevedeva all’art. 6 che:
- Il periodo di tirocinio, ove prescritto, può essere svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi
secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le università… - Coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio per l’accesso alla sezione B possono esserne
esentati per l’accesso alla sezione A, sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro competente
sentiti gli ordini e collegi.
In data 13.11.2008 il Direttore Generale per l’Università Dott. Antonello Masia scriveva ai Rettori
delle Università una nota (prot. n. 4375) nella quale si ribadiva la necessità di precisazione della
durata annuale del tirocinio nei certificati di compiuto tirocinio utilizzati poi per l’ammissione
all’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione di psicologo. Nell’ultimo paragrafo della nota si
rammentava che “tali tirocini possono essere svolti in tutto o in parte durante il corso di studi (art. 6, comma
1, D.P.R. 328/2001), ma pur sempre in modo continuato e ininterrotto, salvo casi eccezionali che ne giustificano
l’interruzione (es. maternità o compimento del servizio civile)”.
In data 5.12.2008, in risposta ad una richiesta da parte del Consiglio dell’Ordine del Friuli Venezia
Giulia lo stesso dr. Antonello Masia (nota n. 4605), pur esprimendo l’avviso che: “l’art. 6 del D.P.R.
328/2001 debba essere inteso nel senso che per effetto di detta norma è consentito ai laureandi di svolgere il
tirocinio annuale previsto ai fini dell’accesso all’esame di stato non soltanto al termine degli studi accademici,
come precedentemente previsto dal D.M. 239/1992, trattandosi di una esperienza professionale atta a garantire
al tirocinante di approfondire, verificare ed ampliare l’apprendimento ricevuto durante il percorso di studi, ma
anche nel corso degli studi stessi,
ricordava che “Resta fermo, però, che il tirocinio utile ai fini dell’ammissione all’esame di stato di abilitazione
all’esercizio di una libera professione deve essere sempre svolto in modo continuato e ininterrotto, salvo casi
eccezionali che ne giustificano l’interruzione (es. maternità o compimento del servizio civile).
Ricorrendo tali presupposti, il tirocinio effettuato è valido anche se svolto presso due diversi enti.
In conclusione, si ritiene che non sia possibile cumulare periodi distinti di tirocinio al fine di raggiungere
l’annualità prevista se fra i due periodi in questione non sussiste continuità.
Infine, si conferma che il decreto di cui al comma 2 dell’art. 6 del D.P.R. 328/2001 non è stato ancora emanato.
10
In data 30 gennaio 2009 vennero elaborate dal Consiglio Nazionale Ordine Psicologi delle Linee guida
sui tirocini che facevano riferimento a quanto riportato nelle note n. 4375 e n. 4605, precisando che: - I semestri di tirocinio (1 semestre per Dottori in Tecniche psicologiche – sezione B – e 2 semestri per Psicologi
- sezione A -) come specificato recentemente dal MIUR, dovranno essere svolti in maniera continuativa ed
ininterrotta.
- Il semestre di tirocinio utile per l’accesso alla sezione B e l’anno di tirocinio previsto per l’accesso alla
sezione A potranno iniziare esclusivamente dopo il conseguimento del diploma di laurea nel primo caso e di
laurea specialistica o magistrale nel secondo caso (ciò in linea con quanto previsto dalla Certificazione europea
in Psicologia – Europsy e con l’accordo tra Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Psicologia e CNOP del 12
ottobre 2006).
Lo stesso Consiglio Nazionale il 13 dicembre 2003 ha approvato quanto contenuto nel verbale del 7
novembre 2003 relativamente al Tirocinio per l’accesso all’Esame di Stato della sez. A dell’Albo:
linee guida nazionali, ribadendo gli obiettivi formativi e la continuità temporale del tirocinio
professionalizzante, e puntualizzando che le convenzioni già stipulate andrebbero riviste e aggiornate
alla luce dalla L. 170/03, specificando tra le altre cose che il programma di tirocinio deve avere come
oggetto le specifiche attività professionali individuate dall’art.3, comma quinquies, per i settori in cui
si articola la sezione B dell’albo.
Infatti, la legge 11 luglio 2003, n. 170 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9
maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca, nonché in
materia di abilitazione all’esercizio di attività professionali) aveva precisato quanto segue:
1-ter. Al fine di consentire lo svolgimento degli esami di Stato per l’accesso ai settori previsti nella sezione B
dell’albo professionale degli psicologi dall’articolo 53, comma 3, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, nella predetta sezione B sono individuati i seguenti settori:
a) settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro;
b) settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità.
1-quater. Agli iscritti nei settori di cui alle lettere a) e b) del comma 1-ter spettano, rispettivamente, i titoli
professionali di “dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro” e di “dottore in
tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità”, in luogo del titolo di “psicologo iunior” previsto
dall’articolo 50, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.
1-quinquies. Le attività professionali che formano oggetto delle professioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater
sono individuate nel modo seguente:
a) per il settore delle tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro:
1) realizzazione di progetti formativi diretti a promuovere lo sviluppo delle potenzialità di crescita individuale e
di integrazione sociale, a facilitare i processi di comunicazione, a migliorare la gestione dello stress e la qualità
della vita;
2) applicazione di protocolli per l’orientamento professionale, per l’analisi dei bisogni formativi, per la
selezione e la valorizzazione delle risorse umane;
3) applicazione di conoscenze ergonomiche alla progettazione di tecnologie e al miglioramento dell’interazione
fra individui e specifici contesti di attività;
4) esecuzione di progetti di prevenzione e formazione sulle tematiche del rischio e della sicurezza;
5) utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l’analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle
opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell’interazione sociale, dell’idoneità psicologica
a specifici compiti e condizioni;
6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;
7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine
psicologica;
8) attività didattica nell’ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore;
b) per il settore delle tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità;
1).partecipazione all’èquipe multidisciplinare nella stesura del bilancio delle disabilità, delle risorse, dei bisogni
e delle aspettative del soggetto, nonché delle richieste e delle risorse dell’ambiente;
2) attuazione di interventi per la riabilitazione, rieducazione funzionale e integrazione sociale di soggetti con
disabilità pratiche, con deficit neuropsicologici, con disturbi psichiatrici o con dipendenza da sostanze;
3) collaborazione con lo psicologo nella realizzazione di interventi diretti a sostenere la relazione genitore-figlio,
a ridurre il carico familiare, a sviluppare reti di sostegno e di aiuto nelle situazioni di disabilità;
4) collaborazione con lo psicologo negli interventi psico-educativi e nelle attività di promozione della salute, di
modifica dei comportamenti a rischio, di inserimento e partecipazione sociale;
5) utilizzo di test e di altri strumenti standardizzati per l’analisi del comportamento, dei processi cognitivi, delle
opinioni e degli atteggiamenti, dei bisogni e delle motivazioni, dell’interazione sociale, dell’idoneità psicologica
a specifici compiti e condizioni;
6) elaborazione di dati per la sintesi psicodiagnostica prodotta dallo psicologo;
7) collaborazione con lo psicologo nella costruzione, adattamento e standardizzazione di strumenti di indagine
psicologica;
8) attività didattica nell’ambito delle specifiche competenze caratterizzanti il settore.
La Legge 24 marzo 2012 n. 27, all’art. 9 comma 6 prevede:
La durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto
mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata
tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in concomitanza
con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica.
Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all’esito
del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali
resta confermata la normativa vigente.
N.B. l’applicazione di questa norma è subordinata alla “presenza di un’apposita convenzione quadro
stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca”
che non è mai stata stipulata, ed in ogni caso non vale per le professioni sanitarie all’interno delle quali
rientra adesso la psicologia.
Il DPR 137 del 7 agosto 2012 “Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali” è
stato emanato a norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
Prevede all’art. 6 “Tirocinio per l’accesso”: - Il tirocinio professionale è obbligatorio ove previsto dai singoli ordinamenti professionali, e ha una durata
massima di diciotto mesi. Resta ferma l’esclusione delle professioni sanitarie prevista dall’articolo 9, comma 6,
del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il tirocinio consiste
nell’addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante, ed è finalizzato a conseguire le capacità
necessarie per l’esercizio e la gestione organizzativa della professione. - Presso il consiglio dell’ordine o del collegio territoriale è tenuto il registro dei praticanti, l’iscrizione al quale
è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell’iscrizione nel registro dei praticanti è
necessario, salva l’ipotesi di cui al comma 4, secondo periodo, aver conseguito la laurea o il diverso titolo di
istruzione previsti dalla legge per l’accesso alla professione regolamentata, ferme restando le altre disposizioni
previste dall’ordinamento universitario. - Il professionista affidatario deve avere almeno cinque anni di anzianità di iscrizione all’albo, è tenuto ad
assicurare che il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalità e non può assumere la funzione per più
di tre praticanti contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio
territoriale sulla base di criteri concernenti l’attività professionale del richiedente e l’organizzazione della
stessa, stabiliti con regolamento del consiglio nazionale dell’ordine o del collegio, previo parere vincolante del
ministro vigilante. - Il tirocinio può essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, presso enti o professionisti di altri Paesi con
titolo equivalente e abilitati all’esercizio della professione. Il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei
mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell’ordine o collegio, il ministro
dell’istruzione, università e ricerca, e il ministro vigilante, in concomitanza con l’ultimo anno del corso di studio
per il conseguimento della laurea necessaria. I consigli territoriali e le università pubbliche e private possono
stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti. Possono
essere stipulate analoghe convenzioni tra i consigli nazionali degli ordini o collegi e il ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione, per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni,
all’esito del corso di laurea. Resta ferma l’esclusione delle professioni sanitarie prevista dall’articolo 9, comma
6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. - Il tirocinio può essere svolto in costanza di rapporto di pubblico impiego ovvero di rapporto di lavoro
subordinato privato, purché le relative discipline prevedano modalità e orari di lavoro idonei a consentirne
l’effettivo svolgimento. Sul rispetto di tale disposizione vigila il locale consiglio dell’ordine o collegio. - Il tirocinio professionale non determina l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale,
fermo quanto disposto dall’articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. - L’interruzione del tirocinio per oltre tre mesi, senza giustificato motivo, comporta l’inefficacia, ai fini
dell’accesso, di quello previamente svolto. Quando ricorre un giustificato motivo, l’interruzione del tirocinio può
avere una durata massima di nove mesi, fermo l’effettivo completamento dell’intero periodo previsto. - I praticanti osservano gli stessi doveri e norme deontologiche dei professionisti e sono soggetti al medesimo
potere disciplinare.
…
Va altresì rilevato che l’Art. 3 comma 5 della Legge 148 del 14 settembre 2011, in riferimento al
tirocinio esclude le professioni sanitarie anche per quanto riguarda il compenso di natura indennitario al
tirocinante e la possibilità di svolgere in parte pre-lauream; infatti prevede quanto segue:
5.c) la disciplina del tirocinio per l’accesso alla professione deve conformarsi a criteri che garantiscano
l’effettivo svolgimento dell’attività formativa e il suo adeguamento costante all’esigenza di assicurare il miglior
esercizio della professione. Al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria,
commisurato al suo concreto apporto. Al fine di accelerare l’accesso al mondo del lavoro, la durata del tirocinio
non potrà essere complessivamente superiore a tre anni e potrà essere svolto, in presenza di una apposita
convenzione quadro stipulata fra i Consigli Nazionali e il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, in
concomitanza al corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o
specialistica. Le disposizioni della presente lettera non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta
confermata la normativa vigente.
Come detto, l’art. 6 comma 1 del DPR 137/2012 ha confermato l’esclusione delle Professioni sanitarie
dalle nuove norme sul tirocinio.
Riguardo all’appartenenza della Psicologia alle professioni sanitarie, si riporta il testo
dell’interrogazione parlamentare Bobba (Camera dei deputati, seduta del 18/9/2012) cui risponde
il sottosegretario Marco Rossi Doria:
L’Onorevole interrogante avanza alcune proposte in materia di tirocini formativi e di orientamento finalizzati al
conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo.
Al riguardo, si fa presente che il decreto ministeriale n. 239 del 1992 emanato ai sensi della legge n. 56 del
1989, con il quale è stato approvato il regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream, prevede
che all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di psicologo possano essere ammessi i
laureati in psicologia che abbiano svolto un tirocinio pratico della durata di un anno. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 conferma la necessità del tirocinio per accedere all’esame di Stato, precisando che lo stesso può essere svolta in tutto o in parte durante il percorso formativo.
In considerazione delle diverse modalità di applicazione delle norme sopracitate, il Ministero, con una nota
inviata agli Atenei, ha precisato che il periodo di tirocinio deve essere continuativo e ininterrotto.
Dal 2009, a seguito di un accordo tra la Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Psicologia e il Consiglio
Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, accordo che si pone in linea con quanto previsto dalla certificazione
europea in psicologia – EuroPsy, la maggior parte delle Università ha previsto che l’anno di tirocinio debba
essere svolto dopo il conseguimento della laurea.
Sulla materia in esame è da ultimo è intervenuto l’articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 1 del 2012,
convertito dalla legge n. 27 dei 2012, il quale, nel dettare nuove disposizioni riguardo al tirocinio per l’accesso
alle professioni regolamentate, ha precisato che tali disposizioni non si applicano alle professioni sanitarie per
le quali resta confermata la normativa vigente.
Poiché la professione di psicologo è considerata professione sanitaria, sottoposta alla vigilanza del
Ministero della Salute e del Consiglio Nazionale dell’Ordine, si ritiene che resti confermata la
normativa sopra descritta.
Ciò precisato, questa amministrazione concorda con l’Onorevole interrogante sull’opportunità di aprire un
tavolo di confronto tra università e ordini finalizzato ad una revisione di tutta la materia e a una
razionalizzazione del periodo di praticantato, anche attraverso protocolli e convenzioni tra i soggetti interessati.
Il deputato Luigi Bobba, replicando, si dichiara “parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal
sottosegretario, che a suo avviso non fornisce un chiarimento definitivo in merito all’intricata situazione
segnalata nell’interrogazione. Evidenzia, infatti, discrasie e difformità tra quanto previsto dall’accordo tra la
conferenza dei presidi delle facoltà di psicologia ed il consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi – in base al
quale il tirocinio deve essere svolto dopo il conseguimento della laurea – e la nota del direttore generale per
l’università, che invece stabilisce che i tirocini possano essere svolti in tutto o in parte durante il corso di studi.
Apprezza, tuttavia, che il Governo abbia concordato sull’opportunità di aprire un tavolo di confronto tra
università e ordini, del quale auspica un avvio in tempi rapidi, al fine di fare chiarezza sulla materia e sulle
modalità di svolgimento del tirocinio”.
E’ appunto quanto l’Ordine e la Università intendono fare a partire dal documento elaborato dal tavolo
tecnico e sottoposto alla approvazione dei rispettivi organismi nazionali.
