Procrastinato di un anno il termine per assolvere all’obbligo formativo ECM

Procrastinato di un anno il termine per assolvere all’obbligo formativo ECM

Il decreto Decreto legge 29 dicembre 2022 n.198 ovvero il cosiddetto decreto milleproroghe pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.303 del 29-12-2022 ha inserito tra numerose altre disposizioni un articolo che ha prolungato di un anno la durata del triennio formativo in scadenza, trasformandolo in quadriennio ed ha esteso l’esenzione di 1/3 dei crediti formativi acquisiti all’anno 2023.

L’ art. 5 – bis “Disposizioni in materia di formazione continua in medicina” dice infatti che:

I crediti formativi del triennio 2020-2022, da acquisire, ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell’articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l’attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza derivante dal COVID-19.

Nell’articolo 4 “Proroga di termini in materia di salute” invece è definita la proroga

All’articolo 5-bis del decreto-legge 29 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «triennio 2020-2022» sono sostituite dalle seguenti: «quadriennio 2020-2023»

In sostanza il cosiddetto “Decreto Milleproroghe” procrastina di un anno il termine utile per l’acquisizione dei crediti EC




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