ECM: Autoformazione

ECM: Autoformazione

Educazione Continua in Medicina

I Professionisti Sanitari, oltre alla partecipazione ad eventi formativi ECM svolti da Provider accreditati a livello nazionale o regionale, possono svolgere attività di formazione cosiddetta “individuale”, ovvero quel tipo di formazione non organizzata da un provider accreditato, ma che può dar luogo al riconoscimento di crediti ECM.


Le attività che danno diritto al riconoscimento di crediti individuali sono:


• autoformazione
tutoraggio individuale
• crediti esteri
• pubblicazioni scientifiche
• sperimentazioni cliniche

Le tipologie di autoformazione individuate dal CNOP sono le seguenti

  • Partecipazione a seminari, Webinar e corsi non organizzati da provider ECM su tematiche inerenti la professione;
  • Partecipazione a sedute di intervisione e supervisione inter e intradisciplinari, individuali e/o di gruppo, non riconducibili a forme di supervisione rientranti nella formazione sul campo (accreditate attraverso provider);
  • Partecipazione a sessioni di pratica individuale e di gruppo su tecniche validate (es. Esercizi di bioenergetica, pratiche di mindfulness, training autogeno, etc.);
  • Analisi personale/psicoterapia individuale e di gruppo;
  • Intervento al numero verde istituito dal Ministero della Salute a supporto della popolazione durante la pandemia Covid;
  • Attività auto-organizzata da professionisti psicologi/psicoterapeuti e non riconducibile a forme di supervisione rientranti nella formazione sul campo (accreditate ECM).
  • Docenza in corsi non accreditati ECM e seminari/webinar su tematiche inerenti la professione e che rispondano agli obiettivi contenuti nel Manuale sulla formazione continua del Professionista sanitario.

QUADRO NORMATIVO
La Determina della CNFC del 17/07/2013, al par. 5, definisce l’autoformazione “autoapprendimento derivante da attività di lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non preparati e distribuiti da provider accreditati ECM e privi di test di valutazione dell’apprendimento con il limite del 10% dell’obbligo formativo individuale triennale (fino ad un massimo di 15 crediti nel triennio)”

Originariamente, l’acquisizione di crediti per questa attività era consentita ai soli liberi professionisti, ma la fruizione di questa tipologia di crediti è stata estesa a tutti i Professionisti con la Delibera CNFC dello 07/07/2016, che stabilisce
“di applicare a tutti i professionisti sanitari le disposizioni previste per i liberi professionisti dalle determine della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 17 luglio 2013, di cui all’art. 5 […]”


Il limite del 10% per l’autoformazione è ribadito dalla Delibera della CNFC in materia di Crediti formativi ECM del 2016.


In data 27 settembre 2018, la CNFC ha deliberato, per il triennio in corso (2017 – 2019), di variare il limite per l’autoformazione, portandolo fino al 20% dell’obbligo formativo individuale.


Il vincolo percentuale è calcolato in base all’obbligo formativo individuale del singolo professionista, per cui potrà variare a seconda della persona che richiede i crediti per l’attività: se l’obbligo formativo individuale è pari a 150, l’autoformazione potrà essere valorizzata per un massimo di 30 crediti; se invece l’obbligo formativo individuale fosse minore, diminuirebbe anche il numero di crediti riconosciuti dell’autoformazione, che rimane comunque pari al 20%.

Ad esempio, su un obbligo formativo di 120, i crediti per autoformazione potranno essere al massimo 24.


L’attribuzione dei crediti a questa attività si basa su un criterio temporale, per cui 1 ora di impegno nell’attività corrisponde a 1 credito ECM. Di conseguenza saranno valorizzabili come autoformazione al massimo 30 ore di impegno (ovvero 30 crediti) qualora l’obbligo formativo individuale corrisponda a 150 crediti.

L’autoformazione rientra nella formazione individuale pertanto per il triennio 2020-2022 il numero complessivo di crediti riconosciuti per attività di autoformazione non può superare il 20% dell’obbligo formativo triennale. 

Quindi se l’obbligo formativo individuale è pari a 150, l’autoformazione potrà essere valorizzata per un massimo di 30 crediti; se invece l’obbligo formativo individuale è pari a 120, l’autoformazione potrà essere valorizzata per un massimo di 24 crediti.

Per caricare sul Co.Ge.A.P.S. tali crediti, esistono due possibilità:

  1. il professionista può inserire una richiesta di registrazione di questa attività, tramite la
    modalità cosiddetta di “self provisioning”
  2. l’operatore può registrare l’attività sul profilo del professionista.
    Per poter inserire le richieste in modalità di self provisioning, e successivamente visualizzare i crediti ECM, è necessario essere registrati all’area riservata del Co.Ge.A.P.S. La registrazione si può effettuare alla URL COGEAPS
    Una volta completata la registrazione, con lo username e password che vengono inviati via mail, il Professionista può effettuare l’accesso e inserire le richieste.

PAGINA ECM

Co.Ge.A.P.S.

error: Content is protected !!