Esonero
E’ esonerato dall’obbligo dell’ ECM il personale sanitario che:
frequenta, in Italia o all’estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione universitario, dottorato di ricerca, master universitario, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST 3/11/99 n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del gennaio 2000; Decreto 22 ottobre 2004, n.270 e successive modifiche ed integrazioni. L’esonero riguarda l’intero periodo di formazione nella misura di 4 crediti per mese e solo se il corso di formazione abbia durata superiore a 15 giorni per ciascun mese.
- Laurea triennale, laurea specialistica, laurea magistrale, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitari di primo e secondo livello della durata di uno o più anni e che erogano almeno 60 CFU/anno previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999 n. 509 e dal Decreto del MIUR del 22 ottobre 2004, n. 270 e successive modifiche ed integrazioni, corsi di perfezionamento di almeno un anno che erogano almeno 60 CFU.
- Corso di formazione specifica in medicina generale;
- Corso di specializzazione in Psicoterapia per Medici e Psicologi;
- Corso di formazione manageriale, ai sensi dell’articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92 e successiva rivalidazione degli stessi;
- Corsi per il rilascio dell’attestato di micologo;
- Corsi relativi all’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia, dell’omeopatia previsti dall’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano del 7 febbraio 2013;
- Corsi universitari, nell’ambito delle attività attinenti alla rispettiva professione sanitaria, di almeno un anno solare che attribuisce almeno 60 CFU;
- Corsi universitari (accreditati dal MIUR) attinenti alla rispettiva professione sanitaria, in Italia o all’estero, non presenti nel succitato elenco.
- domiciliato o che esercita la propria attività professionale, presso le zone colpite da catastrofi naturali in virtù dell’Accordo Stato – Regioni del 19 Aprile 2012 e della decisione della Commissione nazionale per la formazione continua del 20 giugno 20123 e limitatamente al periodo definito con determina della stessa Commissione.
- Il professionista sanitario che frequenta corsi di formazione manageriale, ai sensi dell’articolo 16-quinquies del D.lgs. n. 502/92, è esonerato dall’obbligo formativo ECM nella stesa misura prevista al capoverso precedente.
Esenzioni
Sono esentati dall’obbligo formativo ECM, nella misura di 4 crediti per ogni mese nel quale il periodo di sospensione dell’attività professionale sia superiore a 15 giorni, i professionisti sanitari che sospendono l’esercizio della propria attività professionale a seguito di:
- congedo maternità obbligatoria: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
- congedo parentale: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
- adozione e affidamento preadottivo: D.lgs. n. 151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
- adozione internazionale aspettativa non retribuita durata espletamento pratiche: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
- congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap: D.lgs. n.151 del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni
- aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
- permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
- assenza per malattia così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza
- richiamo alle armi o servizio volontariato alla C.R.I.: Art.14 R.D. Legge 10/8/1928, n.2034 e artt.36 e 245 del R.D. n.484/1936 e successive modifiche e integrazioni
- aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale e direttore generale: Art.3 bis, comma 11 D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni
- aspettativa per cariche pubbliche elettive: D.lgs. n. 29/93 e successive modifiche e integrazioni; art. 2 L. 384/1979 e successive modifiche e integrazioni; art. 16 bis comma 2 bis D.lgs. n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni
- aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali così come disciplinato dai CCNL delle categorie di appartenenza.
L’Esenzione comporta l’interruzione dell’attività professionale. Costituisce sospensione temporanea dall’obbligo ECM: per cui partecipazioni a corsi ECM svolti durante i periodi di esenzione non sono conteggiate ai fini del soddisfacimento dell’obbligo formativo triennale.
I periodi di esonero e di esenzione sono cumulabili ma non sovrapponibili nell’ambito del triennio, ad eccezione degli esoneri definiti dalla Commissione Nazionale per le catastrofi naturali.
Se si possiedono i requisiti per effettuare la richiesta di esonero o esenzione dall’obbligo di acauisizione dei crediti ECM è necessario segnalarlo sul sito Cogeaps. Per farlo bisogna iscriversi al sito COGEAPS e dopo aver effettuato l’accesso andare su “Partecipazione ECM” e successivamente alla voce “Gestione esoneri esenzioni” aggiungere un esonero o un’esenzione, cliccando sull’una o sull’altra opzione.