Sostanze stupefacenti e lavoro
Gli accertamenti di assenza di tossicodipendenza per i lavoratori che svolgono mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi
Articolo 125 DPR 309/90 – Accertamenti di assenza di tossicodipendenza DPR 309/90
Il comma 1 dell’art. 125 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) stabilisce che “gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell’assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici”.
Al comma 2 del medesimo articolo si specifica che “il decreto di cui al comma 1 determina anche la periodicità degli accertamenti e le relative modalità mentre al comma 3 si specifica che “in caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall’espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei terzi” .
In caso di inosservanza di queste prescrizioni il datore di lavoro è punito con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni (comma4).
La completa attuazione delle norme previste dal DPR 309 non ha però avuto luogo fino a quando ala Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ha sancito, in data 18 settembre 2008, l’accordo per le “Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 236 del 8 Ottobre 2008 applicativo del Provvedimento del 30 ottobre 2007.
Nella nuova legge si stabilisce che “le procedure diagnostiche e medico legali, comprese le modalità di prelievo, conservazione e catena di custodia dei campioni, sono individuate con accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente intesa.
L’accordo individua altresì le tecniche analitiche più specifiche con le quali effettuare la ripetizione delle analisi, garantendo affidabilità e uniformità secondo metodiche di qualità condivise” (art. 8, comma 2) e viene demandato alla struttura sanitaria l’immediata comunicazione dell’esito degli accertamenti al medico competente (comma 4), “che lo comunica nel rispetto della riservatezza al datore di lavoro e al lavoratore interessato”. Si definisce inoltre che il lavoratore di cui sia accertata la tossicodipendenza possa chiedere, entro dieci giorni dalla comunicazione anzidetta, la ripetizione dell’accertamento presso il Servizio per le tossicodipendenze dell’Azienda sanitaria locale (comma 5).
Successivamente, con l’atto del 18 settembre 2008, la Conferenza Stato-Regione ha emanato un atto con il quale sono state individuate le procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
MANSIONI CHE COMPORTANO PARTICOLARI RISCHI PER LA SICUREZZA, L’INCOLUMITA’ E LA SALUTE DEI TERZI
1) Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
a) impiego di gas tossici (articolo 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni);
b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento mine (di cui al DPR 19 marzo 1956 n. 302);
c) Direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al DPR 30 dicembre 1970 n 1450 e s.m.)
2) Mansioni inerenti le attività di trasporto
a) conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario che esplichi attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza;
c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di camera e di mensa;
d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;
f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
g) personale marittimo di I categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l’equipaggio di navi mercantili e passeggeri , nonché il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
i) personale certificalo dal Registro aeronautico italiano;
l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;
3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.
Tipologia di accertamenti sanitari
Accertamento pre – affidamento della mansione:
La persona viene sottoposta ad accertamento preventivo dell’idoneità alla mansione prima dell’affidamento e dello svolgimento della mansione a rischio. E’ necessario un risultato negativo. Questa valutazione non può essere considerata ed effettuata come accertamento pre-assuntivo (decreto legislativo n. 81/2008 in materie di sicurezza sul lavoro)
Accertamento periodico:
Il lavoratore viene sottoposto, di norma con frequenza annuale, ad accertamento finalizzato alla verifica dell’idoneità alla mansione a rischio. In situazione di elevata numerosità dei soggetti da sottoporre all’accertamento si dovranno garantire le caratteristiche di non prevedibilità da parte dei lavoratori della data di effettuazione dell’accertamento ed escludere la possibilità di scelta volontaria dei candidati agli accertamenti da parte del datore di lavoro
Accertamento per ragionevole dubbio:
Oltre al controllo sanitario periodico il lavoratore viene sottoposto ad accertamento di idoneità alla mansione a rischio anche quando sussistono indizi o prove sufficienti di una sua possibile assunzione di sostanze psicotrope.
Accertamento dopo un incidente:
Oltre al controllo sanitario periodico il lavoratore viene sottoposto ad accertamento di idoneità alla mansione a rischio successivamente ad un incidente avvenuto alla guida di veicoli o mezzi a motore durante il lavoro, per escludere l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope
Accertamento di follow up (monitoraggio cautelativo) e/o per il reintegro nella mansione a rischio. Dopo una sospensione per esito positivo per assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope il lavoratore, prima del suo rientro nella mansione a rischio, dovrà essere controllato dal medico competente ad intervalli regolari al fine di verificare nel tempo il permanere dello stato di non assuntore. Gli accertamenti andranno eseguiti con periodicità almeno mensile per un periodo minimo di 6 mesi.
Procedure per gli accertamenti
L’iter procedurale si compone di due fasi:
Accertamenti di primo livello
Un primo livello di accertamenti viene effettuato dal medico competente
L’accertamento consiste in una visita medica e in un test tossicologico effettuato sull’urina.
L’esame tossicologico è eseguito “sotto il controllo del medico competente o di un operatore sanitario qualificato, per evitare la manomissione del campione, eventualmente prevedendo la possibilità che il lavoratore non venga lasciato solo durante la raccolta”
Nel caso in cui il lavoratore non si presenti agli accertamenti “senza aver prodotto documentata e valida giustificazione”, sarà sospeso in via cautelativa dalla mansione a rischio e riconvocato entro 10 giorni.
Sarà poi sottoposto ad almeno 3 controlli tossicologici a sorpresa nei 30 giorni successivi (oppure ad osservazioni di maggiore durata in base alle situazioni di ragionevole dubbio riscontrate dal medico competente).
Nel caso in cui il lavoratore rifiuti gli accertamenti, il medico competente dichiarerà che “non è possibile esprimere giudizio di idoneità per impossibilità materiale ad eseguire gli accertamenti sanitari” e il lavoratore sarà comunque sospeso dalla mansione a rischio.
Se gli accertamenti di primo livello (visita medica + esame delle urine) sono negativi, il medico competente comunica per iscritto al datore di lavoro e al lavoratore l’idoneità allo svolgimento della mansione.
Nel caso di test di primo livello positivo il medico competente comunica formalmente al datore di lavoro e al lavoratore la temporanea non idoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione che viene sospeso temporaneamente dallo svolgimento della mansione a rischio
Entro 10 giorni dalla comunicazione della temporanea non idoneità il lavoratore può richiedere, a sue spese, una revisione del risultato degli accertamenti.
il lavoratore viene inviato al Servizio per le Tossicodipendenze della Azienda Sanitaria per effettuare gli ulteriori approfondimenti diagnostici di secondo livello
Accertamenti di secondo livello
Il Ser.T. dovrà valutare la situazione del lavoratore rispetto all’accertamento di assenza di tossicodipendenza o di uso (saltuario o sporadico) di sostanze stupefacenti e psicotrope secondo le procedure previste dall’Accordo del 18/9/2008
Il medico del Ser.T. eseguirà una visita medica completa di anamnesi, esame obiettivo e raccolta della documentazione eventualmente utile a suffragare la certificazione
Il monitoraggio del lavoratore deve essere effettuato per un tempo adeguato eseguendo test tossicologici su urine con frequenza almeno bisettimanale per un periodo non inferiore ad un mese.
Acquisiti gli elementi valutativi sopra indicati, il Ser.T. certificherà la diagnosi che dovrà essere trasmessa al medico competente.
Nel caso di diagnosi di assenza di tossicodipendenza, il lavoratore sarà comunque sottoposto a specifico monitoraggio individualizzato per almeno sei mesi a cura del medico competente.
Qualora gli accertamenti clinici e tossicologici di secondo livello risultino positivi, indipendentemente dalla modalità e frequenza d’uso delle sostanze riferite dal lavoratore, verrà data comunicazione scritta al medico competente, corredata degli esiti degli esami di laboratorio effettuati e i riscontri clinici rilevati, il quale, a sua volta, certificherà
l’inidoneità temporanea del lavoratore alla mansione e informerà il datore di lavoro che provvederà tempestivamente a far cessare dall’espletamento della mansione il lavoratore interessato
Nel caso di diagnosi di tossicodipendenza il lavoratore, per essere riammesso all’esercizio delle mansioni a rischio dovrà sottoporsi ad un programma terapeutico individualizzato. L’esito positivo del programma terapeutico potrà essere certificato dal Ser.T. dopo almeno dodici mesi di remissione completa dall’uso di sostanze tabellate.